QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE: LIQUIDAZIONE DEL TFR MENSILE


1 Soggetti interessati


Tutti i dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l’istituto del TFR.

 

2 Soggetti esclusi


·         Dipendenti domestici;

  • Dipendenti del settore agricolo;
  • Dipendenti per il quale si applica un CCNL che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
  • Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • Dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
  • Dipendenti di datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa;
  • Dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

3 Misura della quota integrativa e tassazione


La Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% IVS, ove dovuto.

La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.

Non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell’imponibile fiscale TFR.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente obbligo di versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

4 Come richiedere la Qu.I.R


Il lavoratore che intende richiedere l’erogazione della quota mensile di TFR deve presentare, al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del DPCM n. 29/2015.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente.

La manifestazione di volontà è irrevocabile.

5 Accesso al finanziamento assistito da garanzia


I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R.

Fonte: Il Sole 24 ore

CIRCOLARE 14/E – ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A EDILIZIA, SETTORE ENERGETICO E PALLETS



In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del “reverse charge” a nuove fattispecie.

La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha infatti disposto l'estensione del reverse charge a:

·         prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

·         trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;

·         trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;

·         cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;

·         cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

1 Settore edile


La circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore edile (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).

Nell'ambito del settore edile era già obbligatorio l'utilizzo del reverse charge (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):

·         il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;

·         alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.

Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.

Rientrano nell'ambito soggettivo della norma le attività classificate con i seguenti codici ATECO:

Pulizia
Demolizione
Installazione impianti
Completamento
812100
812202
 
431100
432101
432102
432201
432202
432203
432901
432902
432909
 
433100
433201
433202
433300
433400
433901
433909
 

 

2 Settore energetico


La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di

·         certificati verdi (produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili);

·         certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);

·         garanzie di origine (quota di produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);

·         unità di riduzione delle emissioni (ERU);

·         riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Lo scambio, per essere sottoposto a “reverse charge”, deve avvenire nei confronti di soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell'art.7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972), inteso come soggetto la cui attività principale è quella di acquistare gas, energia elettrica, calore o freddo al fine di rivenderli ed il cui consumo di tali prodotti si considera trascurabile. Sono, quindi, escluse le cessioni a consumatori finali.

Resta esclusa dalle nuove disposizioni IVA la cessione di GPL (gas petrolio liquefatto).

3 Pallet


La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo ilreverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo). Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.

 
Si ricorda che…
 
 
Il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito.
 
Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.
 

CHIARIMENTI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO: CHI PUO’ ACCEDERE, COME, ACCETTAZIONE/MODIFICA E TRASMISSIONE



In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal D.lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

1 Destinatari


La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

·         nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno, dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;

·         nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti che:

·         nel 2014 hanno partita Iva attiva almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972);

·         sono deceduti alla data di elaborazione del 730 precompilato;

·         sono minori o legalmente incapaci.

2 Contenuto del 730 precompilato


Il modello conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale misura), nonché l'esito della dichiarazione (credito o debito).

I dati del foglio informativo provengono da:

·         Certificazione Unica (sono riportati oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);

·         soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali (quote deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche complementari);

·         dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché dati relativi a terreni e fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati catastale).

L'esito della liquidazione della dichiarazione non è disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato, l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).

3 Modalità di accesso al 730 precompilato


3.1 Accesso diretto da parte del contribuente

Il contribuente deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito dell'INPS, se si è registrati all'area riservata .

3.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

FASE 1: il contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:

·         codice fiscale del contribuente;

·         anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato (la delega vale una sola annualità);

·         riferimento all'accesso anche al foglio informativo.

FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono tenuti ad annotare giornalmente in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n° della carta d'identità.

FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio 2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonché il riferimento al numero e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.

In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate, CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra (serve quindi comunque la delega).

 

Si ricorda che …
Il sostituto d'imposta può accedere alla dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta avergli prestato la propria assistenza fiscale.
Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o elettroniche) fino al 31 dicembre del 2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o professionista conserva le deleghe fino al 31 dicembre del 4°anno successivo.
 

4 Casi particolari


4.1 730 presentato in forma congiunta

L'Agenzia metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel 2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015 intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad intermediario abilitato o CAF.

4.2 Contribuenti con più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente

Il 730 precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente dai controlli e che verranno, in ogni caso, comunicati al contribuente.

5 Accettazione/modifica del 730 precompilato

5.1. Accesso diretto da parte del contribuente

La dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è all'Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non incidenti sul risultato le seguenti operazioni:

·         modifica dei dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo connesso alla determinazione delle addizionali);

·         modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;

·         modifica del codice fiscale del coniuge non a carico;

·         compilazione quadro I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);

·         compilazione quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;

·         compilazione quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730

In caso di accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione Precompilata - accettata".

In tutte le ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".

Nel caso in cui dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo, che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica del 730 precompilato.

 

5.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

In questo secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:

  1. Dichiarazione precompilata - Accettata
  2. Dichiarazione precompilata - Modificata
  3. Dichiarazione non precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
  4. Dichiarazione non precompilata - Dichiarazione precompilata non presente

Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.

6 Presentazione del 730 precompilato

Il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate tra il 1° maggio 2015 ed il 7 luglio 2015. Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità:

·         Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);

·         tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);

·         tramite CAF o professionista abilitato.

 

Si ricorda che …
 
 
 
Per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d'imposta, CAF o professionista.
 

7 Contribuente senza sostituto d'imposta

Il contribuente senza sostituto di imposta può comunque trasmettere il 730 precompilato in una delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinché gli venga corrisposto il rimborso.

Nell'ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.

La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.

8 Controlli

Le fattispecie sono:

A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         nessun controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da Certificazione Unica;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         si effettua il controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;

·         si effettua il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite CAF o professionista abilitato:

·         il controllo documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

Si ricorda che …
 
 
La verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso, ad esempio, dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a verificare).
 

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di visto di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti per esempio).

La dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.

Fonte: Il Sole 24 ore

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle