CHIARIMENTI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO: CHI PUO’ ACCEDERE, COME, ACCETTAZIONE/MODIFICA E TRASMISSIONE



In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal D.lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

1 Destinatari


La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

·         nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno, dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;

·         nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti che:

·         nel 2014 hanno partita Iva attiva almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972);

·         sono deceduti alla data di elaborazione del 730 precompilato;

·         sono minori o legalmente incapaci.

2 Contenuto del 730 precompilato


Il modello conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale misura), nonché l'esito della dichiarazione (credito o debito).

I dati del foglio informativo provengono da:

·         Certificazione Unica (sono riportati oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);

·         soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali (quote deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche complementari);

·         dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché dati relativi a terreni e fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati catastale).

L'esito della liquidazione della dichiarazione non è disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato, l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).

3 Modalità di accesso al 730 precompilato


3.1 Accesso diretto da parte del contribuente

Il contribuente deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito dell'INPS, se si è registrati all'area riservata .

3.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

FASE 1: il contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:

·         codice fiscale del contribuente;

·         anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato (la delega vale una sola annualità);

·         riferimento all'accesso anche al foglio informativo.

FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono tenuti ad annotare giornalmente in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n° della carta d'identità.

FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio 2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonché il riferimento al numero e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.

In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate, CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra (serve quindi comunque la delega).

 

Si ricorda che …
Il sostituto d'imposta può accedere alla dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta avergli prestato la propria assistenza fiscale.
Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o elettroniche) fino al 31 dicembre del 2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o professionista conserva le deleghe fino al 31 dicembre del 4°anno successivo.
 

4 Casi particolari


4.1 730 presentato in forma congiunta

L'Agenzia metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel 2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015 intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad intermediario abilitato o CAF.

4.2 Contribuenti con più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente

Il 730 precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente dai controlli e che verranno, in ogni caso, comunicati al contribuente.

5 Accettazione/modifica del 730 precompilato

5.1. Accesso diretto da parte del contribuente

La dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è all'Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non incidenti sul risultato le seguenti operazioni:

·         modifica dei dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo connesso alla determinazione delle addizionali);

·         modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;

·         modifica del codice fiscale del coniuge non a carico;

·         compilazione quadro I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);

·         compilazione quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;

·         compilazione quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730

In caso di accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione Precompilata - accettata".

In tutte le ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".

Nel caso in cui dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo, che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica del 730 precompilato.

 

5.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

In questo secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:

  1. Dichiarazione precompilata - Accettata
  2. Dichiarazione precompilata - Modificata
  3. Dichiarazione non precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
  4. Dichiarazione non precompilata - Dichiarazione precompilata non presente

Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.

6 Presentazione del 730 precompilato

Il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate tra il 1° maggio 2015 ed il 7 luglio 2015. Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità:

·         Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);

·         tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);

·         tramite CAF o professionista abilitato.

 

Si ricorda che …
 
 
 
Per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d'imposta, CAF o professionista.
 

7 Contribuente senza sostituto d'imposta

Il contribuente senza sostituto di imposta può comunque trasmettere il 730 precompilato in una delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinché gli venga corrisposto il rimborso.

Nell'ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.

La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.

8 Controlli

Le fattispecie sono:

A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         nessun controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da Certificazione Unica;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         si effettua il controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;

·         si effettua il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite CAF o professionista abilitato:

·         il controllo documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

Si ricorda che …
 
 
La verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso, ad esempio, dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a verificare).
 

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di visto di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti per esempio).

La dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.

Fonte: Il Sole 24 ore

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