In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito
dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al
730 precompilato, introdotto dal D.lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).
1 Destinatari
La dichiarazione
dei redditi precompilata sarà resa disponibile dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di
entrambi i seguenti requisiti:
·
nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o
assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50
lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno,
dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;
·
nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o
l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.
Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti che:
·
nel 2014 hanno partita Iva attiva
almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero
di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972);
·
sono deceduti alla data di elaborazione
del 730 precompilato;
·
sono minori o legalmente incapaci.
2 Contenuto del 730
precompilato
Il modello
conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai
dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli
indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale
misura), nonché l'esito della dichiarazione (credito o debito).
I dati del foglio
informativo provengono da:
·
Certificazione Unica (sono riportati
oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli
oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);
·
soggetti che erogano mutui agrari e
fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali (quote
deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi,
contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche
complementari);
·
dati provenienti dalla dichiarazione
dell'anno precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili
relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le
spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché dati relativi a terreni e
fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati
catastale).
L'esito della liquidazione della dichiarazione non è
disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato,
l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà
integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).
3 Modalità di
accesso al 730 precompilato
3.1 Accesso diretto da parte del
contribuente
Il contribuente deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito
dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN
verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per
via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito
dell'INPS, se si è registrati all'area riservata .
3.2 Accesso tramite
sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato
FASE
1: il
contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di
documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:
·
codice fiscale del contribuente;
·
anno d'imposta cui si riferisce il 730
precompilato (la delega vale una sola annualità);
·
riferimento all'accesso anche al foglio
informativo.
FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono
tenuti ad annotare giornalmente
in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro
deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul
registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n°
della carta d'identità.
FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei
contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio
2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle
dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonché il riferimento al numero
e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione
prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come
renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.
In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate,
CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola
dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra
(serve quindi comunque la delega).
Si ricorda che …
|
Il sostituto d'imposta può accedere alla
dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale
contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta
avergli prestato la propria assistenza fiscale.
Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o
elettroniche) fino al 31 dicembre del
2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o
professionista conserva le deleghe fino
al 31 dicembre del 4°anno successivo.
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4 Casi particolari
4.1 730 presentato in forma
congiunta
L'Agenzia
metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel
2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015
intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad
intermediario abilitato o CAF.
4.2 Contribuenti con
più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente
Il 730
precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione
integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data
di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi
spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata
in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni
integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto
dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente
dai controlli e che verranno, in ogni caso, comunicati al contribuente.
5 Accettazione/modifica
del 730 precompilato
5.1. Accesso diretto da parte del contribuente
La
dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è
all'Agenzia, ovvero se vi vengono
apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione
(in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non
incidenti sul risultato le seguenti operazioni:
·
modifica dei
dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo
connesso alla determinazione delle addizionali);
·
modifica dei
dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;
·
modifica del
codice fiscale del coniuge non a carico;
·
compilazione quadro
I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);
·
compilazione
quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;
·
compilazione
quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730
In caso di
accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione Precompilata -
accettata".
In tutte le
ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed
il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".
Nel caso in cui
dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione
dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella
precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal
contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo,
che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se
inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del
credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica
del 730 precompilato.
5.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o
professionista abilitato
In questo
secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il
soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:
- Dichiarazione
precompilata - Accettata
- Dichiarazione
precompilata - Modificata
- Dichiarazione non
precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
- Dichiarazione non
precompilata - Dichiarazione precompilata non presente
Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta,
ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di
una casella.
6 Presentazione del 730 precompilato
Il 730 deve
essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate tra il 1° maggio 2015 ed il 7 luglio
2015. Il contribuente può scegliere una
delle seguenti modalità:
·
Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);
·
tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale
(comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);
·
tramite CAF o professionista abilitato.
Si ricorda che …
|
Per la presentazione del 730 in forma congiunta è
sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso
sostituto d'imposta, CAF o professionista.
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7 Contribuente senza sostituto d'imposta
Il contribuente
senza sostituto di imposta può comunque trasmettere il 730 precompilato in una
delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme
tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinché gli
venga corrisposto il rimborso.
Nell'ipotesi di
trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà
l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il
risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.
La
dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite
CAF o professionista abilitato.
8 Controlli
Le fattispecie
sono:
A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente
direttamente o tramite sostituto d'imposta:
·
nessun
controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi
agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi
previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da
Certificazione Unica;
·
nessun
controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso
superiore a 4000 euro.
B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto
d'imposta:
·
si effettua il
controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;
·
si effettua il
controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia
con rimborso superiore a 4000 euro.
C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite
CAF o professionista abilitato:
·
il controllo
documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità
su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;
·
nessun
controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso
superiore a 4000 euro.
Si ricorda che …
|
La verifica dei requisiti
soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata
nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso,
ad esempio, dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a
verificare).
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Per quanto
riguarda le sanzioni, in caso di visto
di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a
versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel
caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti
per esempio).
La
dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.
Fonte: Il Sole 24 ore
Fonte: Il Sole 24 ore
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