In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito
dell'Agenzia delle entrate la Circolare
14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del “reverse charge” a
nuove fattispecie.
La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando
gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha infatti
disposto l'estensione del reverse charge a:
·
prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici;
·
trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;
·
trasferimenti di certificati relativi
al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate
dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
·
cessioni di gas ed energia elettrica a
soggetti passivi-rivenditori;
·
cessioni di bancali di lengo (pallet)
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
1 Settore edile
La circolare in
oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge
in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e
completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015,
a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di
attività esercitata.
Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da
prestatori o verso committenti che non operano
nel settore edile (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).
Nell'ambito del settore edile era già obbligatorio
l'utilizzo del reverse charge (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione
o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di
altro subappaltatore.
In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era
obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):
·
il subappaltatore svolgesse attività
(in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della
classificazione ATECO;
·
alla base della prestazione sussistesse
un contratto di subappalto.
Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il
meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni
su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta
isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante
muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto,
che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più
scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso
di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto
terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti
integranti dell'edificio.
Rientrano nell'ambito soggettivo della norma le attività
classificate con i seguenti codici ATECO:
Pulizia
|
Demolizione
|
Installazione impianti
|
Completamento
|
812100
812202
|
431100
|
432101
432102
432201
432202
432203
432901
432902
432909
|
433100
433201
433202
433300
433400
433901
433909
|
2 Settore energetico
La norma ha
esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018,
l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità
finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva
2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei
trasferimenti di
·
certificati verdi (produzione di energia elettrica
tramite fonti rinnovabili);
·
certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica
tramite sistemi di efficientamento);
·
garanzie di origine (quota di produzione di energia
elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);
·
unità di riduzione delle emissioni (ERU);
·
riduzioni certificate delle emissioni (CER).
Lo scambio, per essere sottoposto a “reverse charge”, deve
avvenire nei confronti di soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell'art.7-bis
comma 3 lettera a) del DPR 633/1972), inteso come soggetto la cui attività
principale è quella di acquistare gas, energia elettrica, calore o freddo al
fine di rivenderli ed il cui consumo di tali prodotti si considera
trascurabile. Sono, quindi, escluse le cessioni a consumatori finali.
Resta esclusa dalle nuove disposizioni IVA la cessione di
GPL (gas petrolio liquefatto).
3 Pallet
La Legge di
Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo il “reverse charge” alle cessioni di bancali in legno in
tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro
inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo). Fino al 31 dicembre 2014
l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori,
di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di
gomma e plastica.
Si ricorda che…
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Il meccanismo del “reverse charge” si applica anche
relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti
aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non
potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito.
Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze
commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo
2015.
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