CIRCOLARE 14/E – ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A EDILIZIA, SETTORE ENERGETICO E PALLETS



In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del “reverse charge” a nuove fattispecie.

La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha infatti disposto l'estensione del reverse charge a:

·         prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

·         trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;

·         trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;

·         cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;

·         cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

1 Settore edile


La circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore edile (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).

Nell'ambito del settore edile era già obbligatorio l'utilizzo del reverse charge (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):

·         il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;

·         alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.

Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.

Rientrano nell'ambito soggettivo della norma le attività classificate con i seguenti codici ATECO:

Pulizia
Demolizione
Installazione impianti
Completamento
812100
812202
 
431100
432101
432102
432201
432202
432203
432901
432902
432909
 
433100
433201
433202
433300
433400
433901
433909
 

 

2 Settore energetico


La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di

·         certificati verdi (produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili);

·         certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);

·         garanzie di origine (quota di produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);

·         unità di riduzione delle emissioni (ERU);

·         riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Lo scambio, per essere sottoposto a “reverse charge”, deve avvenire nei confronti di soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell'art.7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972), inteso come soggetto la cui attività principale è quella di acquistare gas, energia elettrica, calore o freddo al fine di rivenderli ed il cui consumo di tali prodotti si considera trascurabile. Sono, quindi, escluse le cessioni a consumatori finali.

Resta esclusa dalle nuove disposizioni IVA la cessione di GPL (gas petrolio liquefatto).

3 Pallet


La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo ilreverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo). Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.

 
Si ricorda che…
 
 
Il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito.
 
Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.
 

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle