DECRETO SALVA ITALIA: Art. 1 - Aiuto alla crescita economica

Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nazionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
4. La parte del rendimento nazionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il decreto di cui al comma 3 assicura che dall’applicazione del presente articolo non derivino perdite di gettito maggiori a…
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

I CONSORZI: CONSORZI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Possono costituire consorzi sia i privati (in qualità di imprese individuali o societarie) sia gli enti pubblici. Nel primo caso si tratta di consorzi privati e nel secondo di consorzi pubblici.
Il consorzio si prefigge quale scopo l'organizzazione in comune di  un'attività che può essere svolta internamente, solo nei confronti dei consorziati, esercitando attività non commerciale.
I consorzi non commerciali residenti sono consorzi residenti nel territorio italiano che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. In generale questi consorzi, detti anche normativi, svolgono attività interna poiché la loro azione si circoscrive a regolare la concorrenza e le modalità della produzione ed a controllare il rispetto degli accordi da parte dei consorziati e non esplicano la propria attività nei confronti di terzi.
A detto consorzio, per la determinazione del reddito, si applicano le norme relative agli enti non commerciali.
Di regola, nel momento in cui esercita solo attività interna, il consorzio non produce reddito imponibile, poiché i proventi dell'attività consortile vengono tassati direttamente in capo ai consorziati.
I contributi versati da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio, versati ad un consorzio non commerciale, non concorrono a formarne il reddito imponibile (art. 148 c. 1 DPR 817/86).

QUANTO COSTA UN OPERAIO MURATORE DI 2° LIVELLO AD UN'IMPRESA?



Supponiamo una retribuzione media mensile pari ad euro           1.482,75

Contirbuti INPS carico ditta                                                         569,58

Contributi Cassa Edile                                                                276,00

Contributi INAIL                                                                          216,65
                                                                                             _________

Totale costo mensile                                                             2.544,98

                                                                                             _________

Costo annuo                                                                        30.539,76

FATTURE FALSE E TRUFFA, RISPONDE ANCHE IL/LA DIPENDENTE



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Secondo la Cassazione (Sentenza n. 4638 del 9 febbraio 2011) risponde del reato di emissione di fatture false, la dipendente d’azienda che pone in essere l’attività materiale di compilazione dei
documenti contabili fittizi e la relativa registrazione sui registri e libri previsti dalla legge, nonostante tale condotta sia stata posta in essere per eseguire le indicazioni del datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Al reato previsto dell’articolo 8 del D. Lgs n. 74/2000 si desume possano partecipare, assieme al soggetto emittente, anche altre persone che abbiano prestato un consapevole contributo causale nella commissione del reato, come ad esempio, dipendenti dell’azienda, contabili o consulenti istigatori.
Art. 8. L. n. 74 del 10 marzo 2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni

"SCARICARE" LE SPESE TELEFONICHE



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L'Iva relativa all'acquisto, al noleggio ed alle spese di gestione dei telefoni cellulari è detraibile in proporzione all'utilizzo del bene nell'attività di impresa o nella professione. Se c'è un esclusivo uso aziendale o professionale si potrebbe detrarre anche il 100% di Iva.
Sono previsti specifici controlli fiscali per chi detrae l'Iva del telefonino in misura superiore al 50%.
Per le utenze fisse dell'ufficio l'Iva è detraibile al 100%.
Per quanto riguarda il reddito professionale, le spese telefoniche sono deducibili all'80%: sia quelle del telefono fisso che del cellulare. Si può "scaricare" all'80%, la spesa sostenuta per l'acquisto degli apparecchi telefonici, i canoni leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.
Il forfait dell'80% si applica alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l'acquisto di un modem o di un router Adsl necessario per la connessione a internet.

IVA PER CASSA






I contribuenti con volume d’affari inferiore a 200.000,00 euro possono avvalersi – con riguardo alla singola operazione effettuata – della possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto sino al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell’effettuazione dell’operazione.

In tal modo il contribuente non deve anticipare all’erario l’iva.

Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Al fine di usufruire di tale regime occorre riportare nella fattura la seguente dicitura:

“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29/11/2008,. n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009, n. 2”

Link correlati: http://www.altalex.com/index.php?idnot=45985

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle