ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2)

Al verificarsi di una delle seguenti fattispecie, il rapporto viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
1. il numero degli associati impegnati in una medesima attività è superiore a tre, salvo che questi siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;
2. manca la consegna del rendiconto;
3. manca un'effettiva partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa associante;
4. la prestazione non richiede significative competenze tecniche o capacità tecnico-pratiche.

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CONTRIBUENTI MIMINI (1)

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività hanno la possibilità, dal 1° gennaio 2012, di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (“nuovi minimi”). Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Relativamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora agli stessi non siano applicabili gli studi di settore, vengono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare (articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 - Finanziaria per il 2007). Al riguardo, si fa comunque presente che i contribuenti che usufruiscono del regime dei nuovi minimi, oltre a essere esclusi dall'applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l'allegato degli indicatori di normalità economica (pagina 2 delle istruzioni per la compilazione dell'Ine).

La soglia dei 35 anni non limita la durata del regime, anzi, può estenderla. In sostanza, il nuovo regime agevolato si applica (ovviamente verificati i vari requisiti prescritti – limite di ricavi, niente esportazioni, ecc.) per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; se poi, allo scadere del quinquennio non si è ancora trentacinquenni, c’è la possibilità di andare avanti con la disciplina di vantaggio fino all’anno in cui si compie il trentacinquesimo compleanno.

I contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
  • comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
  • presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
  • versamento annuale dell’Iva
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
  • adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (1)

L'associazione in partecipazione è il contratto, disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c., con cui un'impresa (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione all'utile, salvo accordo contrario, e alle perdite (art. 2553 c.c.), verso il corrispettivo di un apporto, che può essere di qualunque tipo, patrimoniale (denaro, crediti, beni in natura di qualunque genere) e/o personale (realizzazione di un'opera o servizio, o svolgimento di un'attività lavorativa), purché "strumentale per l'esercizio di quell'impresa", in base alla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/1987, n. 5353.

La gestione dell'impresa rimane in capo all'associante (ovvero titolare dell'impresa, rappresentante legale, etc.) il quale è l'unico soggetto ad assumere obbligazioni ed acquistare diritti verso i terzi.

L'associato ha il diritto di controllare la gestione dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione e di ottenere il rendiconto.

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Lavoro intermittente

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 25/06/2013 che adotta il modella di comunicazione "Uni-Intermittente" per l'invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 27/03/2013.
Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via email all'indirizzo di posta elettronica certifica (pec) intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.
Esiste una ulteriore modalità di comunicazione attraverso l'invio di un sms, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio 2013, giorno in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale del 27/03/2013.

REGISTRO INFORTUNI

Tutti i datori di lavoro, cioè soggetti che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa hanno la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa, sono obbligati a tenere il registro infortuni, nel sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.

Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.

Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.

Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.

Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.

Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.

ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA'

La mobilità anticipata ha l'obiettivo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare  un'attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite.

Il lavoratore che si occupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all'INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano gli assegni familiari e l'accredito della contribuzione figurativa.

Modello per la richiesta

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle