Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting: istruzioni INPS per il 2014 - 2015


Come noto, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.


Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre 2014, l'INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. In particolare, si segnala che le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).

Fonte: SEAC

Controllo formale sulle dichiarazioni, istituiti i codici tributo per i contribuenti minimi: Risoluzione


Con Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante Mod. F24, delle somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:

  • "9046", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - IMPOSTA";
  • "9047", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - INTERESSI";
"9048", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - SANZIONI".

Fonte: SEAC

Modalità e tempistiche per il corretto invio dei dati alle Entrate per il 730 precompilato: Provvedimenti


Con tre Provvedimenti datati 16 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e tempistiche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini della predisposizione del Mod. 730/2015 precompilato ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014.

In particolare, i tre provvedimenti, rivolti rispettivamente a banche e altri intermediari finanziari, compagnie assicurative ed enti previdenziali e assistenziali, precisano che:

  • i canali telematici da utilizzare sono i seguenti:
    • per le assicurazioni, la piattaforma Sid (Sistema di interscambio dati),
    • per gli enti previdenziali, le banche e gli intermediari finanziari, i canali Entratel o Fisconline;
le comunicazioni dei dati dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2015. In caso di scarto di tali comunicazioni, sono previsti cinque giorni di tempo per rimediare attraverso un nuovo invio dei dati; invece, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione viene applicata una sanzione di euro 100,00 per ogni comunicazione.

Fonte: SEAC

CONSULENTI ALLA PRESA CON IL "CU" - D

La bozza del modello del CU disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate conferma che dal 2015 la Certificazione Unica sostituirà il modello CUD per i sostituti di imposta.
 
L'obiettivo è la semplificazione fiscale, è quello di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di lavoro dipendente e simili che venivano certificati mediante il modello CUD, sia quelli di lavoro autonomo, nonché le provvigioni e altri redditi diversi, che potevano ad oggi essere certificati in forma libera.
 
Le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014, dovranno essere consegnate ai contribuenti entro il 28 febbraio 2015 e dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo, di modo che i relativi dati possano essere inseriti nei modelli 730/2015 precompilati, che l’Agenzia dovrà provvedere a rendere disponibili entro il 15 aprile 2015.
 
In riferimento ai compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, provvigioni ecc. dovranno essere inseriti:
- l’importo lordo corrisposto,
- le somme non soggette a ritenuta,
- l’imponibile,
- le ritenute d’acconto o d’imposta effettuate,
- le ritenute sospese a causa di avvenimenti straordinari,
- i dati relativi alle addizionali regionali e comunali,
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente,
- le spese e le ritenute rimborsate.
 
 

TARDIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Le dichiarazioni presentate dopo il 30 settembre ma entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide a tutti gli effetti (art. 2, co. 7 Dpr 322/98).

Oltre tale data si considerano omesse.

 

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONE ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA


In caso di presentazione tardiva la sanzione è ridotta a un decimo del minimo.

In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di 258 euro), con codice tributo 8911, indicando come periodo di riferimento l’anno nel quale la violazione è stata commessa. In caso di dichiarazione unificata, la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel modello Unico tardivamente trasmesso.

Se sono dovute imposte è necessario regolarizzare anche i versamenti non effettuati, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%).

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle