Come noto, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre
Fonte: SEAC
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