D.LGS. 175/2014: CREDITO IVA

Il D. Lgs. 175/2014 alza l'importo, da 5.164,57 euro a 15.000 euro, oltre il quale è obbligatorio la presentazione di garanzie e l'apposizione del visto di conformità.

Non sono previsti adempimenti di "garanzia" per rimborsi fino a 15.000 euro, senza differenziazioni tra imprese "virtuose" e non.

Con riferimento al credito IVA annuale o trimestrale, in base all'art. 38-bis, DPR n. 633/1972, per importi superiori ad euro 15.000 è necessaria:
- l'apposizione del visto di conformità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la presentazione di garanzie in caso di:
                             > start-up innovative;
                             > presenza di accertamenti;
                             > cessazione attività.
 

730 PRECOMPILATO: SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

Possono presentare il Mod. 730 precompilato, sin dalla dichiarazione 2015 per i redditi del 2014, i soggetti titolari di:
> redditi di lavoro dipendente (art. 49, TUIR);
> redditi assimilati (art. 50, co. 1, lett.  a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR).

Pertanto, vanno dichiarati attraverso il Mod. 730 precompilato:
- i compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative;
- le borse di studio o gli assegni assimilati;
- i compensi percepiti per uffici di amministratore o sindaco/revisore, per la collaborazione a giornali e riviste, per rapporti di collaborazione privi di subordinazione, ecc.;
- le remunerazioni dei sarcedoti;
- le indennità percepite per cariche elettive (escluse le indennità dei membri del Parlamento europeo);
- altri assegni periodici;
- compensi per LSU.

Modello e istruzioni:

- Modello 730 2015;

- Istruzioni per la compilazione;


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Gestione separata: sale la contribuzione

CONTRIBUZIONE INPS
                   
                   
                   
Associati in partecipazione (non iscritti ad altra gestione)        
                   
aliquota   30,72%     55%   associante   16,90%
                   
          45%   associato   13,82%
                   
                   
                   
Collaborazioni coordinate continuative (non iscritti ad altra gestione)      
                   
aliquota   30,72%      2/3   committente   20,48%
                   
           1/3   collaboratore   10,24%
                   
                   
Associati in partecipazione (iscritti ad altra gestione)        
                   
aliquota   23,50%     55%   associante   12,93%
                   
          45%   associato   10,58%
                   
                   
                   
Collaborazioni coordinate continuative (iscritti ad altra gestione)      
                   
aliquota   23,50%      2/3   committente   15,67%
                   
           1/3   collaboratore   7,83%

Credito d'imposta per personale altamente qualificato: indicazioni del Ministero dello Sviluppo economico


Come noto, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014, sono state definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo, previsto dal DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Le istanze devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, il MISE con notizia pubblicata sul proprio sito il 18 dicembre 2014 ricorda che:

  • le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2014;
dal 12 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013.

Fonte: SEAC

Riposo compensativo: l'obbligo di reperibilità non corrisponde a svolgimento della prestazione


In materia di riposo compensativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore risulti soggetto all'obbligo di reperibilità, non potrà fruire di alcun riposo compensativo qualora non risulti svolta alcuna prestazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014, ha precisato che in presenza di sola reperibilità passiva, tale condizione per la quale risulta già riconosciuto un quid aggiuntivo al lavoratore, non può essere considerata come effettivo svolgimento della prestazione con conseguente riconoscimento di eventuale riposo compensativo se cadente nella giornata di riposo.
Tale ultimo riconoscimento potrà trovare applicazione solo nel caso in cui si sostanzi nell'effettivo esercizio della prestazione da parte del lavoratore.

Fonte: SEAC

Infortuni in itinere: linee guida dell'INAIL


L'INAIL, con la Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, interviene per fornire chiarimenti in merito agli infortuni in itinere.

Più precisamente, l'Istituto precisa che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, può essere ammesso alla tutela assicurativa previa verifica

  • della necessarietà dell'uso del mezzo privato,
  • delle modalità e delle circostanze del singolo caso (età del figlio, tempo di sosta, lunghezza della deviazione ecc..).

Fonte: SEAC

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle