In
materia di riposo compensativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che
nel caso in cui il lavoratore risulti soggetto all'obbligo di reperibilità, non
potrà fruire di alcun riposo compensativo qualora non risulti svolta alcuna
prestazione.
Nello
specifico la Suprema
Corte, con la
Sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014, ha precisato che in presenza di sola reperibilità
passiva, tale condizione per la quale risulta già riconosciuto un quid
aggiuntivo al lavoratore, non può essere considerata come effettivo svolgimento
della prestazione con conseguente riconoscimento di eventuale riposo
compensativo se cadente nella giornata di riposo.
Tale
ultimo riconoscimento potrà trovare applicazione solo nel caso in cui si
sostanzi nell'effettivo esercizio della prestazione da parte del lavoratore.
Fonte: SEAC
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