Legge di Bilancio 2020: come cambiano le detrazioni?


La Camera dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrati, in via definitiva la legge di bilancio 2020

L’art. 629 modifica l’art. 15 del T.U.I.R, intervenendo sul calcolo delle detrazioni.

In particolare sono stati creati degli scaglioni per il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese.
Per chi ha un reddito che non supera i 120.000 euro le regole non cambiano.

Coloro che possiedono un reddito compreso tra i 120.000 euro e i 240.000 euro, bisogna eseguire la seguente operazione:

(240.000 – il reddito complessivo)/120.000 = x

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Per i possessori di un reddito superiore ai 240.000 euro la detrazione è pari a zero.

La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo per:

Uniemens modifiche da gennaio 2020

L'INPS con il Messaggio n. 4798 del 20/12/2019 comunica che dal periodo di paga gennaio 2020 vengono istituiti nuovi codici contratto all'interno del flusso Uniemens.

Vengono aggiornati i seguenti codici contratto:

090, assume il significato di “CCNL aziende grafiche ed affini e aziende editoriali anche
multimediali – ASSOGRAFICI, AIE, ANES”;
118, assume il significato di “CCNL imprese e società esercenti servizi ambientali – FISE
ASSOAMBIENTE”;
185, assume il significato di “CCNL commercio fino a 14 dipendenti – CNAI, UCICT”;
188, assume il significato di “CCNL aziende artigiane e piccole imprese industriali edili ed
affini – CNAI, UNAPI”

e disattivati i codici 162 e 266.

Messaggio INPS n. 4798 del 20/12/2019




Modalità di versamento dei tributi dovuti sui servizi ipotecari Dal 1° gennaio 2020 l’F24 Elide sostituirà del tutto l’F23

Dal 1° gennaio 2020 i versamenti previsti per i servizi ipotecari potranno avvenire esclusivamente tramite il modello “F24 Elementi identificativi”. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2020 l’F24 ELIDE sostituirà del tutto l’F23 per il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni relativi ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie. L’F23 potrà essere utilizzato, in via transitoria, solo fino al 31 dicembre 2019.

Più semplicità negli adempimenti  

 Il pagamento tramite F24 Elide per i servizi ipotecari era stato introdotto con il Provvedimento del 28 giugno 2017, che tuttavia non aveva mandato in soffitta l’F23. Il provvedimento di oggi, in un’ottica di razionalizzazione dei flussi e di semplificazione degli adempimenti, dal prossimo anno mantiene in uso il solo modello F24, già impiegato per molteplici tipologie di versamento, nella versione “Elementi identificativi” (dedicata ai versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nell’F24 ordinario).

Gli altri modi per pagare i servizi ipotecari  

Per i servizi ipotecari resi presso gli Uffici ProvincialiTerritorio restano comunque valide le altre modalità di pagamento stabilite dal Provvedimento del 28 giugno 2017. Si tratta, in particolare, del versamento tramite carte di debito o prepagate e, per le sole tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, del contrassegno “Marca servizi” acquistabile presso i rivenditori autorizzati. Infine, gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali o di consultazione ipocatastale possono utilizzare le somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale (“castelletto”).

Fonte: Agenzia delle Entrate 

Proroga dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga 

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.


(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi


Versamento in un’unica soluzione 

Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.

Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione  

 Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento. 

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2019 Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi


Con un comunicato stampa del 19/07/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.  

Le regole per chi calcola autonomamente il beneficio

 La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.  

Una settimana per raccogliere gli input degli operatori 

Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle