In particolare, l'Istituto:
- richiamando
quanto indicato nella Circolare n. 141/1992, conferma che per i periodi di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei
confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3
della Legge n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura,
in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la
continuità dei rapporti di lavoro;
- in ordine ai periodi
di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione
salariale, ricorda, invece, che anche con riferimento alle imprese
sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può
considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone
dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS;
Fonte: SEAC
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