RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE
L'art. 13 - ter decreto legge 22/06/2012 n. 83 prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l'appaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.
DEPOSITO E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE
Gli esercizi di deposito e vendita all’ingrosso, oltre alle caratteristiche previste dalle normative
europee, nazionali e regionali, devono possedere le caratteristiche utili a garantire la
conservazione dei prodotti:
- strutture utili a mantenere le derrate in modo ordinato, rialzate dalla pavimentazione e
distaccate dalle pareti;
- i pavimenti debbono essere privi di soluzione di continuità e in materiale facilmente lavabile;
- le pareti ed i soffitti dovranno essere realizzati in modo da evitare il depositarsi di polveri e
l’annidarsi di animali infestanti
- impianti frigoriferi quando sia necessario garantire la conservazione delle derrate in regime di
refrigerazione;
- sistemi di rilevazione in continuo delle temperature di mantenimento quando si
immagazzinano prodotti surgelati;
- sistemi che consentano di accertare variazioni della temperatura di conservazione tali da
compromettere la salubrità dell’alimento;
Gli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti e/o bevande, oltre alle caratteristiche previste
dalle normative europee, nazionali e regionali, devono avere i seguenti requisiti:
a) locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensioni adeguate alla capacità
commerciale dell'esercizio.
La dispensa o il magazzino di norma sono direttamente collegati o ubicati in locali nelle
immediate vicinanze dell'esercizio;
b) un vano ad uso laboratorio, conforme ai requisiti comuni specifici (cfr scheda 1)
limitatamente agli esercizi in cui si effettui la preparazione, produzione e confezionamento di
alimenti per la vendita diretta;
c) un vano di servizio, comprendente almeno:
- zona spogliatoio con armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente
degli abiti civili e da lavoro;
- un servizio igienico per il personale addetto;
- un lavandino con acqua potabile calda e fredda, regolarmente allacciato alla rete di
scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di distributore semiautomatico di
sapone,di asciugamani monouso con relativo raccoglitore o ad aria calda;
- di norma, quando la superficie dell'area di vendita al dettaglio supera i 250 mq., dovrà
essere disponibile un servizio igienico per il pubblico fruibile anche dal portatore di
handicap oltre a quelli riservati all'uso esclusivo del personale;
d) idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta
delle immondizie;
e) un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
f) arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;
g) banco di vendita con ripiano di materiale privo di soluzione di continuità, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato d’idonea protezione quando vi si espongano in mostra o
comunque vi si vendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si
consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura, quando vengano venduti
prodotti sfusi deve essere istallato un lavello con acqua potabile corrente direttamente nel
banco di vendita o in apposita area allestita per la preparazione dei prodotti e la pulizia delle
attrezzature;
h) banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinte in relazione alla natura dei
prodotti esposti ed alle caratteristiche di deperibilità;
i) idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire
una facile pulizia;
l) utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno.
Negli esercizi di vendita per prodotti alimentari esposti occorre apporre le indicazioni previste dalle
apposite normative riferite alla presentazione del prodotto al fine della corretta informazione.
Modulo da presentare
FALSE PARTITE IVA
La Riforma del lavoro ha previsto (all'art. 1, commi 26 e 27) che si tratta di partita iva falsa:
1. la partita Iva con un reddito sotto i 18.663,00 euro annui (per il 2012);
2. la partita Iva con un fatturato verso un unico committente oltre l'80% del volume d'affari in anno solare
3. la partita Iva con una postazione fissa presso una sede del committente.
Bastano due dei tre presupposti.
Tale norma non si applica alle partite Iva relative ad attività con competenze di alto grado e con un reddito annuo superiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti, nonché alle attività professionali.
1. la partita Iva con un reddito sotto i 18.663,00 euro annui (per il 2012);
2. la partita Iva con un fatturato verso un unico committente oltre l'80% del volume d'affari in anno solare
3. la partita Iva con una postazione fissa presso una sede del committente.
Bastano due dei tre presupposti.
Tale norma non si applica alle partite Iva relative ad attività con competenze di alto grado e con un reddito annuo superiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti, nonché alle attività professionali.
CONTRATTO A CHIAMATA O INTERMITTENTE
Con le recenti modifiche della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro), entrate in vigore il 18/07/2012, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:
1) "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2) "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquestimo anno di età" (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923, rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo Ministero con risposte ad interpello n. 46/2011, prot. n. 3252 del 7 settembre 2006, prot. n. 1566 del 13 luglio 2006.
In base al punto 1), come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 18/2012, va evidenziato che una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei periodi predeterminati.
Con riferimento alla causale di cui al punto 2), la Riforma ha previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 24 anni (quindi al massimo 23 anni e 364 anni);
- oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso possono essere anche pensionati.
Risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, si fa riferimento alle seguenti situazioni:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto prevede l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Quindi, ai fini della attivazione di contratti di lavoro intermittente, occorre sempre tenere presente che il DVR deve essere "attuale" e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.
Il contratto in esame può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità nella misura in cui lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
Nel caso in cui nel contratto sia contemplato l'obbligo di rispondere alla chiamata il datore è tenuto alla corresponsione di una "indennità economica di disponibilità", da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. del 10/03/2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.
L'indennità di disponibilità dovrà essere corrisposta anche nei periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima delle entrata in vigore della Riforma.
All'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3 bis che prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni". In quest'ultimo caso il Legislatore, al fine di poter semplificare l'adempimento in questione in ogni ipotesi in cui sia possibile una "pianificazione" anche a lungo termine delle attività, ha previsto che, con un solo adempimento, possano essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.
L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro - anche con riferimento ai rapporto di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012 - potrà anzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.
La prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
In assenza di modifiche si ritiene evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi.
I contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con l'attuale quadro regolatorio dell'istituto, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, ovvero dal 19/07/2013.
Circolare 20/2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modulo comunicazione orario
1) "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2) "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquestimo anno di età" (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923, rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo Ministero con risposte ad interpello n. 46/2011, prot. n. 3252 del 7 settembre 2006, prot. n. 1566 del 13 luglio 2006.
In base al punto 1), come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 18/2012, va evidenziato che una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei periodi predeterminati.
Con riferimento alla causale di cui al punto 2), la Riforma ha previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 24 anni (quindi al massimo 23 anni e 364 anni);
- oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso possono essere anche pensionati.
Risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, si fa riferimento alle seguenti situazioni:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto prevede l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Quindi, ai fini della attivazione di contratti di lavoro intermittente, occorre sempre tenere presente che il DVR deve essere "attuale" e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.
Il contratto in esame può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità nella misura in cui lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
Nel caso in cui nel contratto sia contemplato l'obbligo di rispondere alla chiamata il datore è tenuto alla corresponsione di una "indennità economica di disponibilità", da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. del 10/03/2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.
L'indennità di disponibilità dovrà essere corrisposta anche nei periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima delle entrata in vigore della Riforma.
All'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3 bis che prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni". In quest'ultimo caso il Legislatore, al fine di poter semplificare l'adempimento in questione in ogni ipotesi in cui sia possibile una "pianificazione" anche a lungo termine delle attività, ha previsto che, con un solo adempimento, possano essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.
L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro - anche con riferimento ai rapporto di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012 - potrà anzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.
La prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
In assenza di modifiche si ritiene evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi.
I contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con l'attuale quadro regolatorio dell'istituto, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, ovvero dal 19/07/2013.
Circolare 20/2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modulo comunicazione orario
ASSOCIAZIONI POLITICHE: PARTITI
Alle associazioni politiche si applica la stessa disciplina (redditi e IVA) per le associazioni culturali con l'avvertenza che le clausole statutarie cui tali associazioni devono uniformarsi sono solo quelle elencate dal n. 1 al n. 4.
Ai soli fini delle imposte sui redditi, non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a condizione che l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei seguenti soggetti (art. 148 c. 6 DPR 917/86):
1. iscritti, associati o partecipanti;
2. altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti;
3. tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Ai soli fini IVA, non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in occasione di manifestazioni propagandistiche effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 c. 5 DPR 633/72).
Candidatura del partito
Ai soli fini delle imposte sui redditi, non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a condizione che l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei seguenti soggetti (art. 148 c. 6 DPR 917/86):
1. iscritti, associati o partecipanti;
2. altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti;
3. tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Ai soli fini IVA, non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in occasione di manifestazioni propagandistiche effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 c. 5 DPR 633/72).
Candidatura del partito
REGIME DEL MARGINE: ABBIGLIAMENTO
Il regime del margine è applicabile ai soggetti che esercitano attività di commercio di confezioni di materie tessili e di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori.
E' possibile optare per la determinazione del margine analitico in riferimento all'intera attività e non alle singole operazioni.
Non è possibile optare per la determinazione ordinaria dell'IVA.
L'opzione (e la revoca) si desume dal comportamento concreto.
E' previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'amministrazione finanziaria, il mancato rispetto dello stesso implica una sanzione (sino a 2.065,00 euro) soltanto se arreca pregiudizio all'azione di controllo dell'amministrazione.
E' possibile optare per la determinazione del margine analitico in riferimento all'intera attività e non alle singole operazioni.
Non è possibile optare per la determinazione ordinaria dell'IVA.
L'opzione (e la revoca) si desume dal comportamento concreto.
E' previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'amministrazione finanziaria, il mancato rispetto dello stesso implica una sanzione (sino a 2.065,00 euro) soltanto se arreca pregiudizio all'azione di controllo dell'amministrazione.
SRL SEMPLIFICATA
La srl semplificata è regolata dall'art. 2463 bis c.c., introdotto dal decreto liberalizzazioni (DL n. 1/2012) allo scopo di favorire l'imprenditorialità giovanile.
La srls può essere costituita da giovani under 35 ed è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, è nullo l'eventuale atto di trasferimento.
La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo redatto secondo il modello ministeriale, al quale non può essere apportata nessuna modifica ovvero integrazione. Nella ragione sociale deve essere indicata la dicitura Srl semplificata.
L'amministrazione della società spetta obbligatoriamente a uno o più soci.
Il capitale sociale, al fine della costituzione, va da 1 a 9.999 euro da versare interamente in denaro.
L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Sono dovuti l'imposta di registro (168 euro), i diritti camerali (circa 200 euro) e le spese per l'apertura della partita iva.
Forma dell'atto costitutivo:
La srls può essere costituita da giovani under 35 ed è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, è nullo l'eventuale atto di trasferimento.
La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo redatto secondo il modello ministeriale, al quale non può essere apportata nessuna modifica ovvero integrazione. Nella ragione sociale deve essere indicata la dicitura Srl semplificata.
L'amministrazione della società spetta obbligatoriamente a uno o più soci.
Il capitale sociale, al fine della costituzione, va da 1 a 9.999 euro da versare interamente in denaro.
L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Sono dovuti l'imposta di registro (168 euro), i diritti camerali (circa 200 euro) e le spese per l'apertura della partita iva.
Forma dell'atto costitutivo:
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ……….,
innanzi a me ………. notaio in
………. con sede in ……….
è/sono presente/i il/i
signore/i ………. cognome, nome,
data, luogo di nascita, domicilio,
cittadinanza), della
cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i
costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del
codice civile, una
società a responsabilità
limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità
limitata semplificata”, con
sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto
le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale
ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora ……….
sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ………
percento del capitale.
4. E’ vietato il
trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla
data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente
nullo.
5. L’amministrazione della
società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i
amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del
ruolo svolto nell’ambito
del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i
accetta/no
dichiarando non sussistere a proprio/loro
carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad
amministratore della società.
7. All’organo di
amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove
sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è
presieduta dall’amministratore
unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che
conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ……… ha
versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza, la somma di € ………. a
mezzo di ………. .
L’organo amministrativo
dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale
è interamente versato.
10. Il presente atto, per
espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e
non
sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho
ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
e composto di ………. fogli per
………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che
lo ha/hanno approvato e
sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti
Firma del notaio
Curiosità: Isola di Tavolara
Nel 1807 Giuseppe Bertoleoni si impossessò dell'Isola di Tavolara. Nel 1836 Carlo Alberto, Principe di Carignano, sbarcò a Tavolara, conobbe Paolo figlio di Giuseppe, nacque una grande amicizia e gli conferì il titolo di Re Tavolara, con il diritto di proprietà assoluto, inviando in seguito una pergamena attestandone l'evento presso la Prefettura di Sassari. Alcuni anni addietro la Regina Vittoria d'Inghilterra fece arrivare nella Baia di Tavolara la sua nave, sulla quale fu scattata una fotografia ai discendenti del Re, ritratti sul ponte. Tale foto fu incorniata d'oro ed esposta al Buckingham Palace con la scritta "il più piccolo regno del mondo". Attualmente i discendenti si occupano di turismo.
Foto di Luca Bottani
RAVVEDIMENTO IMU
In caso di eventuali errori nella determinazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata, non saranno applicate sanzioni e interessi. In occasione del saldo Imu per il 2012, in scadenza il 17 dicembre 2012, la seconda rata sarà versata per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
In caso di tardivo od omesso versamento dell'Imu scatta la sanzione del 30%. Chi non ha pagato entro il 18 giugno possono avvalersi del ravvedimento operoso. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono, che possono ridurre le sanzioni: il ravvedimento veloce, il ravvedimento breve e il ravvedimento annuale. Oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.
Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con la sanzione dello 0,2% giornaliero, il ravvedimento breve o mensile, con la sanzione del 3%, può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento annuale, con la sanzione del 3,75% , può essere effettuato entro un anno.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha precisato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
In caso di tardivo od omesso versamento dell'Imu scatta la sanzione del 30%. Chi non ha pagato entro il 18 giugno possono avvalersi del ravvedimento operoso. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono, che possono ridurre le sanzioni: il ravvedimento veloce, il ravvedimento breve e il ravvedimento annuale. Oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.
Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con la sanzione dello 0,2% giornaliero, il ravvedimento breve o mensile, con la sanzione del 3%, può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento annuale, con la sanzione del 3,75% , può essere effettuato entro un anno.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha precisato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
ALIQUOTE IMU A REGGIO NELL'EMILIA
Nell'ambito della discussione sul Bilancio di previsione 2012, il Consiglio comunale ha approvato il 13/03/2012 le aliquote Imu e le tipologie di immobili per il comune di Reggio nell'Emilia
Per scaricare la delibera clicca qui: delibera
Per scaricare la delibera clicca qui: delibera
Detrazione 36% e comunicazione a Pescara
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara; in sede dichiarativa, il contribuente deve indicare nei righi da RP51 a RP54:
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore.
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore.
CANONE RAI
La RAI ha chiarito che il versamento del canone non è dovuto per il semplice possesso di un pc collegato alla rete, un tablet oppure uno smartphone.
Devono versare il canone imprese, società ed enti quando i computer vengono usati come televisori; il canone non va pagato se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al versamento per il possesso di uno o più televisori (comunicato stampa 20 febbraio 2012 - RAI).
Devono versare il canone imprese, società ed enti quando i computer vengono usati come televisori; il canone non va pagato se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al versamento per il possesso di uno o più televisori (comunicato stampa 20 febbraio 2012 - RAI).
Art. 18 L. 300/1970: i licenziamenti illegittimi
La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto e/o nel risarcimento del danno, a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura dell’invalidità.
Dalla dimensione aziendale dipende l’applicazione di una tutela reale, cioè tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) nelle imprese con più di 15 dipendenti, o una tutela obbligatoria, cioè tutela prevista dall’art. 8 della L. 604/1966 nelle imprese fino a 15 dipendenti.
La tutela obbligatoria prevede che, con la sentenza che annulla il licenziamento, non ricorrendo la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è condannato a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (l’indennità è maggiorata fino a 10 o 14 mensilità per dipendenti di elevata anzianità di servizio).
Attraverso la tutela reale il giudice, con la sentenza che dichiara la inefficacia o la nullità o che annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente, liquidando un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (nonché al versamento dei contributi previdenziali); in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore alle 5 mensilità.
E’ facoltà del lavoratore chiedere al datore di lavoro, invece della reintegrazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità cd. indennità sostitutiva della reintegrazione, che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale indennità, in quanto alternativa alla reintegrazione si somma a quanto dovuto a titolo di risarcimento.
COMPENSAZIONI IVA
Dal 1° aprile 2012 entra in vigore il decreto “semplificazioni tributarie” (art. 8, commi 18 e 19, DL 16/2012), relativo alle compensazioni Iva.
A partire dal mese di aprile 2012, i crediti Iva che superano i 5 mila euro saranno compensabili solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 16° giorno del mese successivo a quello di trasmissione telematica della dichiarazione/istanza da cui risulta il credito.
Supponiamo che una ditta abbia un credito pari a 10.000 euro, in base ai calcoli fatti con la dichiarazione Iva per il 2011.
Credito Iva 12.000,00
Dichiarazione trasmessa telematicamente il 20/05/2012
Sino al 20/05/2012 potranno essere compensati crediti iva per un importo massimo pari ad euro 5.000,00.
Dal 16/06/2012 saranno compensabili i residui 7.000,00 euro.
Si ricorda che, per compensare crediti superiori ai 15.000,00 euro è obbligatorio, al di là della presentazione della su detta dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato.
730 EDITABILE ON LINE
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei dipendenti e dei pensionati il formato elettronico del modello 730/2012 e del 730-1, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Attraverso la versione editabile è possibile compilarli direttamente al computer , basta avere un programma per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
In seguito alla compilazione in formato elettronico, i modelli vanno stampati, firmati e presentati a un soggetto che presta l’assistenza fiscale: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro, entro il 31 maggio al CAF o a un professionista abilitato.
Lo strumento non effettua verifiche o controlli in merito alle informazioni inserite.
CERTIFICATO MEDICO ON LINE: CONSULTA IL TUO CERTIFICATO MEDICO
Attraverso il seguente link potrai controllare e stampare il tuo certificato medico, basta inserire il tuo codice fiscale e il numero attribuito al certificato che ti ha consegnato il medico:
Consulta certificato medico
Consulta certificato medico
TASSAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE
La Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. n. 138/2011) ha stabilito la tassazione sui beni concessi ai soci ed ai familiari dell'imprenditore nel momento in cui il corrispettivo stabilito al fine del godimento sia inferiore al valore che lo stesso avrebbe sul libero mercato.
Es. Automobile aziendale utilizzata dal socio per scopi personali
Prezzo annuale stabilito 0,00 euro
Costo annuale per il noleggio della stessa automobile da parte di una società di noleggio: 7.000,00 euro
La differenza di valore è reputata reddito diverso realizzato dall'utilizzatore che partecipa alla formazione del reddito complessivo dello stesso.
In capo al socio verranno tassati, come reddito diverso, 7.000,00 euro.
Tale importo parteciperà nella determinazione del reddito complessivo del socio.
Es. Automobile aziendale utilizzata dal socio per scopi personali
Prezzo annuale stabilito 0,00 euro
Costo annuale per il noleggio della stessa automobile da parte di una società di noleggio: 7.000,00 euro
La differenza di valore è reputata reddito diverso realizzato dall'utilizzatore che partecipa alla formazione del reddito complessivo dello stesso.
In capo al socio verranno tassati, come reddito diverso, 7.000,00 euro.
Tale importo parteciperà nella determinazione del reddito complessivo del socio.
IMPOSTA O TASSA? QUANTE TASSE?
Per il cittadino italiano tutti i pagamenti obbligatori, imposti dalla legge, sono "tasse". E' un termine generico per indicare l'obbligo, ma soprattutto, il disprezzo verso lo Stato.
Cosa è l'imposta?
L'imposta è il servizio obbligatorio in denaro cui il cittadino deve adempiere, in base alla sua capacità contributiva.
L'imposta è l'importo in denaro che il cittadino deve pagare allo Stato in base al suo reddito, patrimonio e agli acquisti effettuati.
Il 90% delle entrate statali sono costituite da imposte.
La tassa è l'importo in denaro che gli enti pubblici chiedono al cittadino per il servizio che lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune offrono al cittadino.
Le entrate tributarie, ovvero le imposte e le tasse, finanziano lo Stato.
Cosa è l'imposta?
L'imposta è il servizio obbligatorio in denaro cui il cittadino deve adempiere, in base alla sua capacità contributiva.
L'imposta è l'importo in denaro che il cittadino deve pagare allo Stato in base al suo reddito, patrimonio e agli acquisti effettuati.
Il 90% delle entrate statali sono costituite da imposte.
La tassa è l'importo in denaro che gli enti pubblici chiedono al cittadino per il servizio che lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune offrono al cittadino.
Le entrate tributarie, ovvero le imposte e le tasse, finanziano lo Stato.
SPESOMETRO: RAVVEDIMENTO
Termini di invio della comunicazione
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato, dal provvedimento, al 31 gennaio 2012.
Per le operazioni relative all’anno d'imposta 2010, l’importo delle operazioni da comunicare è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.
E' consentito inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine resta ferma la facoltà per il contribuente, che abbia commesso eventuali violazioni, di beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione irrogata, pari a € 86 (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (istituto del ravvedimento operoso).
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato, dal provvedimento, al 31 gennaio 2012.
Per le operazioni relative all’anno d'imposta 2010, l’importo delle operazioni da comunicare è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.
E' consentito inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine resta ferma la facoltà per il contribuente, che abbia commesso eventuali violazioni, di beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione irrogata, pari a € 86 (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (istituto del ravvedimento operoso).
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.
ARTIGIANI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I contributi obbligatori INPS versati dagli artigiani, ovvero coloro che esercitano un'attività d'impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi (sono escluse le attività agricole e commerciali) sono deducibili.
Le "tasse" andranno pagate sulla differenza tra i guadagni dell'artigiano e i contributi versati.
Supponendo un guadagno o utile finale pari a 22.000,00 euro e contributi versati agli enti previdenziali pari a 3.000,00 euro, l'importo sul quale si pagheranno le "tasse" sarà pari a (22.000,00 meno 3.000,00) 19.000,00 euro.
I contributi minimi obbligati che l'artigiano è tenuto ha versare per l'anno 2011 sono pari a 2.917,84 euro.
Quante tasse paga un artigiano?
Iscriviti a:
Post (Atom)
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle
-
Supponiamo che un'artigiano fatturi al mese 3.000,00 euro + IVA (se in subappalto non applica l'iva). All'anno sono 36.000,0...
-
Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il pr...
-
Il 31 maggio si avvicina, portando con sé una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater. Per coloro ch...