LEGGE DI STABILITA' 2016: REGIME FORFETARIO - NUOVI LIMITI AI RICAVI O COMPENSI

GRUPPO DI SETTORE CODICE DI ATTIVITA' ATECO 2007 NUOVI LIMITI RICAVI/COMPENSI COEFFICIENTE REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 45.000 40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) 50.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  (55 - 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

I FOREX

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OMESSA DICHIARAZIONE E DISTRUZIONE SCRITTURE CONTABILI

Incrementi di pena, dal 22/10/2015, per due delitti già previsti dal decreto legislativo 74/2000:

- l'omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Iva, per la quale si

applicherà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;

- l'occultamento e la distruzione di scritture contabili che verranno sanzionati con la reclusione da un

anno e sei mesi a sei anni.
 

CREDITI INESISTENTI

Dal 22 ottobre 2015 il reato di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10 quater del Dlgs 74/2000, stabilisce:

- la reclusione da 6 mesi a due anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50mila euro;

- la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.


 

RIFORMA REATI TRIBUTARI

Da oggi entrano in vigore, tra l'altro, i reati di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di omesso versamento di ritenute dichiarate (seppure non certificate).
 
Il Dlgs 158/2015 introduce il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) che scatta se l'ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50 mila euro.
 
Per la sua consumazione è necessaria:
- la mancata presentazione della dichiarazione del sostituto;
- l'omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50 mila euro riferite all'anno precedente in quanto oggetto della dichiarazione (omessa).
 
In concreto quest'anno la presentazione del 770 doveva avvenire entro lo scorso 21 settembre 2015. Ai fini penali la data cui far riferimento per la condotta illecita è rappresentata dal 20/12/2015, ovvero 90esimo giorno successivo al 21/09/2015, arco temporale entro il quale bisogna presentare validamente la dichiarazione.
 
Poiché il decreto entra in vigore da oggi, il nuovo reato si applicherà  anche alle omesse prestazioni del 770 di quest'anno.
 
 
 

I NUOVI REATI TRIBUTARI: LA VIOLAZIONE NON SARA' PIU' PERSEGUIBILE

Da domani, 22 ottobre 2015, entrano in vigore i nuovi reati tributari.

Le seguenti violazioni non saranno più reati perseguibili:

VIOLAZIONI
PENA SINO AD OGGI
Dichiarazione infedele imposte dirette e/o Iva se l’imposta evasa è inferiore o uguale ai 150 mila euro
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 50 mila euro di imposta evasa
Dichiarazione infedele imposte dirette e/o Iva per qualunque importo se basata su costi indeducibili ma esistenti
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 50 mila euro
Omessa presentazione della dichiarazione imposte dirette e/o Iva se l’imposta evasa non supera i 50 mila euro
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 30 mila euro di imposta evasa
Dichiarazioni infedeli e omesse presentazioni anche con imposta evasa superiore alle nuove soglie è avvenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il  termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza del controllo
Riduzione di 1/3 della pena
Omesso versamento ritenute fino a 150 mila euro
Reclusione da 6 mesi a 2 anni al superamento di 50 mila euro
Omesso versamento Iva fino a 250 mila euro
Reclusione da 6 mesi a 2 anni al superamento di 50 mila euro
Indebite compensazioni fino a 150 mila euro
Reclusione  6 mesi a 2 anni al superamento di 50 mila euro
Omessi versamenti e indebite compensazioni (salvo crediti inesistenti) anche superiori alle nuove soglie se le somme sono state versate all’erario prima dell’apertura del dibattimento
Riduzione di 1/3 della pena

LEGGE DI STABILITA' 2016

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi in base all'accoglimento o meno della richiesta, avanzata alla Ue, di utilizzare uno 0.2% di spazio di patto in più per la “clausola migranti”. La Legge di Stabilità 2016 prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review.

Qui di seguito i punti principali della legge:

ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA

TASI-IMU

IMU AGRICOLA

COMPENSAZIONI AI COMUNI

PATTO STABILITÀ COMUNI

IMU IMBULLONATI

IRAP IN AGRICOLTURA E PESCA

AMMORTAMENTI

IRES

PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI

ASSUNZIONI

BONUS EDILIZIA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

CANONE RAI

CONTANTE

COOPERAZIONE

SOSTEGNO AI PIU’ DEBOLI

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

PENSIONATI

SALVAGUARDIA PENSIONI

OPZIONE DONNA

PART TIME

CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO

GIOVANI RICERCATORI

SPECIALIZZANDI MEDICI




APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE

- DEFINIZIONE
- LIMITI DI ETA'
- DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
- FORMAZIONE PUBBLICA DI BASE E TRASVERSALE DAL 20/05/2014
- PRECISAZIONE MINISTERIALE SULLA FORMAZIONE PUBBLICA DI BASE E TRASVERSALE
- ATTIVITA' FORMATIVA
- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' STAGIONALI
- VIOLAZIONE DEL'OBBLIGO FORMATIVO: CONSEGUENZE
- DELEGA ALLA CONFERENZA STATO REGIONI
- CONFERENZA STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- PRECISAZIONI MINISTERIALI

CHE COS'È IL LAVORO ACCESSORIO

 


È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.


Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.


VANTAGGI


Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.


Per il prestatore

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.


IL 'COMMITTENTE'


I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio - possono essere:

  • famiglie;
  • enti senza fini di lucro;
  • soggetti non imprenditori;
  • imprese familiari;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori operanti in tutti i settori;
  • committenti pubblici.


Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.


SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO


I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

  • pensionati
    titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
  • studenti nei periodi di vacanza
    sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
    Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
      a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
      b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
      c)
      per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
    Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
    cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
  • lavoratori in part-time
    i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
  • altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
    Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
  • I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.


ATTIVITÀ LAVORATIVE


In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.


Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

  • aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e - per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
  • aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.


LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE


La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.


I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 5.060 € nette (6.746 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.


N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo '1 gennaio – 31 dicembre'.


Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2015, 2.020 € nette (2.693 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.060 € nette, (6.746 euro lorde).


Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.


Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.


Attenzione:nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico per l’anno 2015 è di 5060 euro nette (6.746 euro lorde), nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.


OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE


Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.


La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della 'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Fonte: INPS

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L. 78/2014: CAUSALE

Per i contratti stipulati a decorrere dal 21/03/2014 viene meno l'obbligo di specificare la causale del ricorso.

L'acausalità, sempre nel limite massimo di 36 mesi, è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato.

QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE: LIQUIDAZIONE DEL TFR MENSILE


1 Soggetti interessati


Tutti i dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l’istituto del TFR.

 

2 Soggetti esclusi


·         Dipendenti domestici;

  • Dipendenti del settore agricolo;
  • Dipendenti per il quale si applica un CCNL che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
  • Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • Dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
  • Dipendenti di datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa;
  • Dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

3 Misura della quota integrativa e tassazione


La Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% IVS, ove dovuto.

La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.

Non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell’imponibile fiscale TFR.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente obbligo di versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

4 Come richiedere la Qu.I.R


Il lavoratore che intende richiedere l’erogazione della quota mensile di TFR deve presentare, al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del DPCM n. 29/2015.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente.

La manifestazione di volontà è irrevocabile.

5 Accesso al finanziamento assistito da garanzia


I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R.

Fonte: Il Sole 24 ore

CIRCOLARE 14/E – ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A EDILIZIA, SETTORE ENERGETICO E PALLETS



In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del “reverse charge” a nuove fattispecie.

La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha infatti disposto l'estensione del reverse charge a:

·         prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

·         trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;

·         trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;

·         cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;

·         cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

1 Settore edile


La circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore edile (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).

Nell'ambito del settore edile era già obbligatorio l'utilizzo del reverse charge (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):

·         il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;

·         alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.

Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.

Rientrano nell'ambito soggettivo della norma le attività classificate con i seguenti codici ATECO:

Pulizia
Demolizione
Installazione impianti
Completamento
812100
812202
 
431100
432101
432102
432201
432202
432203
432901
432902
432909
 
433100
433201
433202
433300
433400
433901
433909
 

 

2 Settore energetico


La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di

·         certificati verdi (produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili);

·         certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);

·         garanzie di origine (quota di produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);

·         unità di riduzione delle emissioni (ERU);

·         riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Lo scambio, per essere sottoposto a “reverse charge”, deve avvenire nei confronti di soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell'art.7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972), inteso come soggetto la cui attività principale è quella di acquistare gas, energia elettrica, calore o freddo al fine di rivenderli ed il cui consumo di tali prodotti si considera trascurabile. Sono, quindi, escluse le cessioni a consumatori finali.

Resta esclusa dalle nuove disposizioni IVA la cessione di GPL (gas petrolio liquefatto).

3 Pallet


La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo ilreverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo). Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.

 
Si ricorda che…
 
 
Il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito.
 
Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.
 

CHIARIMENTI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO: CHI PUO’ ACCEDERE, COME, ACCETTAZIONE/MODIFICA E TRASMISSIONE



In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal D.lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

1 Destinatari


La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

·         nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno, dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;

·         nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti che:

·         nel 2014 hanno partita Iva attiva almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972);

·         sono deceduti alla data di elaborazione del 730 precompilato;

·         sono minori o legalmente incapaci.

2 Contenuto del 730 precompilato


Il modello conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale misura), nonché l'esito della dichiarazione (credito o debito).

I dati del foglio informativo provengono da:

·         Certificazione Unica (sono riportati oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);

·         soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali (quote deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche complementari);

·         dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché dati relativi a terreni e fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati catastale).

L'esito della liquidazione della dichiarazione non è disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato, l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).

3 Modalità di accesso al 730 precompilato


3.1 Accesso diretto da parte del contribuente

Il contribuente deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito dell'INPS, se si è registrati all'area riservata .

3.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

FASE 1: il contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:

·         codice fiscale del contribuente;

·         anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato (la delega vale una sola annualità);

·         riferimento all'accesso anche al foglio informativo.

FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono tenuti ad annotare giornalmente in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n° della carta d'identità.

FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio 2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonché il riferimento al numero e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.

In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate, CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra (serve quindi comunque la delega).

 

Si ricorda che …
Il sostituto d'imposta può accedere alla dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta avergli prestato la propria assistenza fiscale.
Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o elettroniche) fino al 31 dicembre del 2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o professionista conserva le deleghe fino al 31 dicembre del 4°anno successivo.
 

4 Casi particolari


4.1 730 presentato in forma congiunta

L'Agenzia metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel 2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015 intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad intermediario abilitato o CAF.

4.2 Contribuenti con più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente

Il 730 precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente dai controlli e che verranno, in ogni caso, comunicati al contribuente.

5 Accettazione/modifica del 730 precompilato

5.1. Accesso diretto da parte del contribuente

La dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è all'Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non incidenti sul risultato le seguenti operazioni:

·         modifica dei dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo connesso alla determinazione delle addizionali);

·         modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;

·         modifica del codice fiscale del coniuge non a carico;

·         compilazione quadro I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);

·         compilazione quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;

·         compilazione quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730

In caso di accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione Precompilata - accettata".

In tutte le ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".

Nel caso in cui dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo, che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica del 730 precompilato.

 

5.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

In questo secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:

  1. Dichiarazione precompilata - Accettata
  2. Dichiarazione precompilata - Modificata
  3. Dichiarazione non precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
  4. Dichiarazione non precompilata - Dichiarazione precompilata non presente

Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.

6 Presentazione del 730 precompilato

Il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate tra il 1° maggio 2015 ed il 7 luglio 2015. Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità:

·         Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);

·         tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);

·         tramite CAF o professionista abilitato.

 

Si ricorda che …
 
 
 
Per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d'imposta, CAF o professionista.
 

7 Contribuente senza sostituto d'imposta

Il contribuente senza sostituto di imposta può comunque trasmettere il 730 precompilato in una delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinché gli venga corrisposto il rimborso.

Nell'ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.

La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.

8 Controlli

Le fattispecie sono:

A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         nessun controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da Certificazione Unica;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

·         si effettua il controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;

·         si effettua il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite CAF o professionista abilitato:

·         il controllo documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;

·         nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

Si ricorda che …
 
 
La verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso, ad esempio, dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a verificare).
 

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di visto di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti per esempio).

La dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.

Fonte: Il Sole 24 ore

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle