Legge di Bilancio 2020: come cambiano le detrazioni?
Uniemens modifiche da gennaio 2020
Vengono aggiornati i seguenti codici contratto:
090, assume il significato di “CCNL aziende grafiche ed affini e aziende editoriali anche
multimediali – ASSOGRAFICI, AIE, ANES”;
118, assume il significato di “CCNL imprese e società esercenti servizi ambientali – FISE
ASSOAMBIENTE”;
185, assume il significato di “CCNL commercio fino a 14 dipendenti – CNAI, UCICT”;
188, assume il significato di “CCNL aziende artigiane e piccole imprese industriali edili ed
affini – CNAI, UNAPI”
e disattivati i codici 162 e 266.
Messaggio INPS n. 4798 del 20/12/2019
Modalità di versamento dei tributi dovuti sui servizi ipotecari Dal 1° gennaio 2020 l’F24 Elide sostituirà del tutto l’F23
Più semplicità negli adempimenti
Il pagamento tramite F24 Elide per i servizi ipotecari era stato introdotto con il Provvedimento del 28 giugno 2017, che tuttavia non aveva mandato in soffitta l’F23. Il provvedimento di oggi, in un’ottica di razionalizzazione dei flussi e di semplificazione degli adempimenti, dal prossimo anno mantiene in uso il solo modello F24, già impiegato per molteplici tipologie di versamento, nella versione “Elementi identificativi” (dedicata ai versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nell’F24 ordinario).
Gli altri modi per pagare i servizi ipotecari
Per i servizi ipotecari resi presso gli Uffici ProvincialiTerritorio restano comunque valide le altre modalità di pagamento stabilite dal Provvedimento del 28 giugno 2017. Si tratta, in particolare, del versamento tramite carte di debito o prepagate e, per le sole tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, del contrassegno “Marca servizi” acquistabile presso i rivenditori autorizzati. Infine, gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali o di consultazione ipocatastale possono utilizzare le somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale (“castelletto”).
Fonte: Agenzia delle Entrate
Proroga dei versamenti delle dichiarazioni
Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2019 Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi
“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia
Le regole per chi calcola autonomamente il beneficio
La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.
Una settimana per raccogliere gli input degli operatori
Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.
La fattura elettronica supera la quota di 1 miliardo 3,3 milioni gli operatori coinvolti nei primi sei mesi dal lancio
A sei mesi dall’avvio l’e-fattura supera il miliardo di file trasmessi, tramite il Sistema di
interscambio dell’Agenzia, da parte di 3,3 milioni di operatori in tutta Italia. Sono i dati
registrati al 2 luglio 2019, a sei mesi dall’esordio del nuovo sistema che ha consentito di
gestire elettronicamente un volume di transazioni con un valore di 1.689 miliardi di euro,
tra imponibile e imposta. A guidare la classifica delle grandi città è Milano, con oltre 257
milioni di e-fatture trasmesse al 2 luglio da quasi 215mila operatori. Segue Roma, che fa
registrare quasi 196 milioni di file inviati da circa 221mila cedenti.
Sul fronte dei servizi creati dall’Agenzia per agevolare gli operatori, nei primi sei mesi, sono
state rilasciate circa 8 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di
cui 2,5 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5,5 milioni attraverso le altre modalità
(modalità massiva, diretta e puntuale). Sfiorano quota 3,8 milioni, infine, le richieste di
generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per
consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.
Le e-fatture per attività
Dagli ultimi dati emerge che il settore più interessato dalla
trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-
riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare 265.596.119 invii da parte di
714.580 operatori. Segue il settore della fornitura di energia elettrica e gas, con
183.294.866 invii, quello dei servizi di informazione e comunicazione, con 161.857.886
invii, e le attività manifatturiere, che fanno registrare circa 99milioni di e-fatture trasmesse.
Con riguardo invece alla platea degli operatori coinvolti, tra i più attivi, dopo concessionarie
e autofficine, troviamo liberi professionisti (484.207) e costruttori (386.739).
La classifica per città
È Milano a guidare la classifica delle città per numero di fatture
trasmesse, con oltre 257 milioni di invii, seguita da Roma, circa 196 milioni di invii, e Torino,
con 36 milioni di file inviati. Bene anche Bologna (circa 24 milioni), Napoli (20 mln) e Verona
(oltre 16 milioni di e-fatture).
Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio
Chi è soggetto alla proroga
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute È ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia
È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di
aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali,
che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è
disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali
(questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per
aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1°
gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019,
in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il
30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni
individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).
Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire - Come previsto dal
Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari
delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati
informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che
potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare
il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli
operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile
all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato;
quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui
debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria
adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però
possibilità di delegare un intermediario.
Quali e-fatture si possono vedere e scaricare - Se l’ok viene comunicato entro il 31
ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-
fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-
fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al
servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre,
saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non
saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.
ROTTAMAZIONE CARTELLE, IN ARRIVO 1,4 MILIONI DI LETTERE AGENZIA RISCOSSIONE COMUNICA ESITO DELLA DOMANDA E IMPORTI
Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrateRiscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.
LA CLASSIFCA PER REGIONE, LAZIO IN TESTA.
Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrateRiscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c’è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli - Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino - Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.
IN CHIARO GLI IMPORTI DOVUTI.
Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “Comunicazioni” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “Comunicazione”, l’Agenzia informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di luglio, nell’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
LE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (AT - Accoglimento totale della richiesta) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (AP – Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti "rottamabili" per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili". Un’altra tipologia (identificabile con RI) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “23” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione “23” contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.
ALTRE COMUNICAZIONI.
È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
COME PAGARE.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.
Fisco: scendono gli interessi per i ruoli pagati in ritardo Dal 1° luglio tasso fissato al 2,68%
Che cosa sono gli interessi di mora?
Che cosa sono gli interessi di mora?
INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI
Istruzioni operative
Istruzioni procedurali
Istruzioni per i datori di lavoro
INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI OPERATIVE
INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Pace fiscale: Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni
Nel caso in cui per un atto di recupero di un credito d'imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo.
Nella situazione in cui l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato
Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa) In un provvedimento delle Entrate le regole di applicazione
I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8
Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su
Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su
Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni
La consultazione dei dati da parte degli intermediari
Il funzionamento degli Isa
L'adeguamento agli Isa
Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su
- dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011; - dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018; - esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno; - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva
Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni
La consultazione dei dati da parte degli intermediari
Il funzionamento degli Isa
L’adeguamento agli Isa
Sblocca cantieri, si parte dal Senato
- abolizione delle comunicazioni dei dati Iva
- comunicazione annuale, anzichè trimestrale, dello spesometro
- semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni e proroghe per la presentazione di Redditi e Irap
- ampliamento dell'ambito di utilizzo del modello F24, estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie, al bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni
- adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, a cadenza annuale, per la semplificazione dei modelli dichiarativi
- possibilità di autocertificare, da parte delle società sportive, il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti
- estensione dell'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo per i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica, ora previsto solo per i libri Iva
- trattamento sanzionatorio mitigato, nel primo anno di applicazione della fatturazione elettronica, per le operazioni relative all'Iva
- creazione di un plafond per gli acquisti in sospensione di Iva, per i soggetti tenuti all'applicazione dello Split payment
- mancata concorrenza dei redditi fondiari alla formazione del reddito, nelle cause di sfratto, anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale.
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle
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Supponiamo che un'artigiano fatturi al mese 3.000,00 euro + IVA (se in subappalto non applica l'iva). All'anno sono 36.000,0...
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Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il pr...
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Il 31 maggio si avvicina, portando con sé una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater. Per coloro ch...