Legge di Bilancio 2020: come cambiano le detrazioni?


La Camera dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrati, in via definitiva la legge di bilancio 2020

L’art. 629 modifica l’art. 15 del T.U.I.R, intervenendo sul calcolo delle detrazioni.

In particolare sono stati creati degli scaglioni per il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese.
Per chi ha un reddito che non supera i 120.000 euro le regole non cambiano.

Coloro che possiedono un reddito compreso tra i 120.000 euro e i 240.000 euro, bisogna eseguire la seguente operazione:

(240.000 – il reddito complessivo)/120.000 = x

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Per i possessori di un reddito superiore ai 240.000 euro la detrazione è pari a zero.

La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo per:

Uniemens modifiche da gennaio 2020

L'INPS con il Messaggio n. 4798 del 20/12/2019 comunica che dal periodo di paga gennaio 2020 vengono istituiti nuovi codici contratto all'interno del flusso Uniemens.

Vengono aggiornati i seguenti codici contratto:

090, assume il significato di “CCNL aziende grafiche ed affini e aziende editoriali anche
multimediali – ASSOGRAFICI, AIE, ANES”;
118, assume il significato di “CCNL imprese e società esercenti servizi ambientali – FISE
ASSOAMBIENTE”;
185, assume il significato di “CCNL commercio fino a 14 dipendenti – CNAI, UCICT”;
188, assume il significato di “CCNL aziende artigiane e piccole imprese industriali edili ed
affini – CNAI, UNAPI”

e disattivati i codici 162 e 266.

Messaggio INPS n. 4798 del 20/12/2019




Modalità di versamento dei tributi dovuti sui servizi ipotecari Dal 1° gennaio 2020 l’F24 Elide sostituirà del tutto l’F23

Dal 1° gennaio 2020 i versamenti previsti per i servizi ipotecari potranno avvenire esclusivamente tramite il modello “F24 Elementi identificativi”. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2020 l’F24 ELIDE sostituirà del tutto l’F23 per il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni relativi ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie. L’F23 potrà essere utilizzato, in via transitoria, solo fino al 31 dicembre 2019.

Più semplicità negli adempimenti  

 Il pagamento tramite F24 Elide per i servizi ipotecari era stato introdotto con il Provvedimento del 28 giugno 2017, che tuttavia non aveva mandato in soffitta l’F23. Il provvedimento di oggi, in un’ottica di razionalizzazione dei flussi e di semplificazione degli adempimenti, dal prossimo anno mantiene in uso il solo modello F24, già impiegato per molteplici tipologie di versamento, nella versione “Elementi identificativi” (dedicata ai versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nell’F24 ordinario).

Gli altri modi per pagare i servizi ipotecari  

Per i servizi ipotecari resi presso gli Uffici ProvincialiTerritorio restano comunque valide le altre modalità di pagamento stabilite dal Provvedimento del 28 giugno 2017. Si tratta, in particolare, del versamento tramite carte di debito o prepagate e, per le sole tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, del contrassegno “Marca servizi” acquistabile presso i rivenditori autorizzati. Infine, gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali o di consultazione ipocatastale possono utilizzare le somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale (“castelletto”).

Fonte: Agenzia delle Entrate 

Proroga dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga 

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.


(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi


Versamento in un’unica soluzione 

Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.

Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione  

 Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento. 

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2019 Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi


Con un comunicato stampa del 19/07/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.  

Le regole per chi calcola autonomamente il beneficio

 La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.  

Una settimana per raccogliere gli input degli operatori 

Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

La fattura elettronica supera la quota di 1 miliardo 3,3 milioni gli operatori coinvolti nei primi sei mesi dal lancio

A sei mesi dall’avvio l’e-fattura supera il miliardo di file trasmessi, tramite il Sistema di
interscambio dell’Agenzia, da parte di 3,3 milioni di operatori in tutta Italia. Sono i dati
registrati al 2 luglio 2019, a sei mesi dall’esordio del nuovo sistema che ha consentito di
gestire elettronicamente un volume di transazioni con un valore di 1.689 miliardi di euro,
tra imponibile e imposta. A guidare la classifica delle grandi città è Milano, con oltre 257
milioni di e-fatture trasmesse al 2 luglio da quasi 215mila operatori. Segue Roma, che fa
registrare quasi 196 milioni di file inviati da circa 221mila cedenti.
Sul fronte dei servizi creati dall’Agenzia per agevolare gli operatori, nei primi sei mesi, sono
state rilasciate circa 8 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di
cui 2,5 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5,5 milioni attraverso le altre modalità
(modalità massiva, diretta e puntuale). Sfiorano quota 3,8 milioni, infine, le richieste di
generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per
consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.

Le e-fatture per attività

Dagli ultimi dati emerge che il settore più interessato dalla
trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-
riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare 265.596.119 invii da parte di
714.580 operatori. Segue il settore della fornitura di energia elettrica e gas, con
183.294.866 invii, quello dei servizi di informazione e comunicazione, con 161.857.886
invii, e le attività manifatturiere, che fanno registrare circa 99milioni di e-fatture trasmesse.
Con riguardo invece alla platea degli operatori coinvolti, tra i più attivi, dopo concessionarie
e autofficine, troviamo liberi professionisti (484.207) e costruttori (386.739).

La classifica per città

È Milano a guidare la classifica delle città per numero di fatture
trasmesse, con oltre 257 milioni di invii, seguita da Roma, circa 196 milioni di invii, e Torino,
con 36 milioni di file inviati. Bene anche Bologna (circa 24 milioni), Napoli (20 mln) e Verona
(oltre 16 milioni di e-fatture).

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:  esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.  Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.


Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute È ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di
aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali,
che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è
disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali
(questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per
aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1°
gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019,
in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il
30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni
individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).
Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire - Come previsto dal
Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari
delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati
informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che
potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare
il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli
operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile
all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato;
quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui
debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria
adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però
possibilità di delegare un intermediario.
Quali e-fatture si possono vedere e scaricare - Se l’ok viene comunicato entro il 31
ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-
fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-
fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al
servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre,
saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non
saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

ROTTAMAZIONE CARTELLE, IN ARRIVO 1,4 MILIONI DI LETTERE AGENZIA RISCOSSIONE COMUNICA ESITO DELLA DOMANDA E IMPORTI

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la “Comunicazione delle somme dovute”, con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l’invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.
Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrateRiscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

LA CLASSIFCA PER REGIONE, LAZIO IN TESTA.

Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrateRiscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c’è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli - Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino - Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.
 
IN CHIARO GLI IMPORTI DOVUTI.

Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “Comunicazioni” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “Comunicazione”, l’Agenzia informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di   luglio, nell’area  riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

LE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (AT - Accoglimento totale della richiesta) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (AP – Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti "rottamabili" per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili". Un’altra tipologia (identificabile con RI) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “23” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione “23” contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

ALTRE COMUNICAZIONI.

È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

COME PAGARE.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.

Fisco: scendono gli interessi per i ruoli pagati in ritardo Dal 1° luglio tasso fissato al 2,68%

Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi porta infatti dal 3,01% - stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018 – al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. Il nuovo tasso d’interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.

Che cosa sono gli interessi di mora?

Che cosa sono gli interessi di mora?

Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI

L’INPS attraverso il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019 ha fornito le indicazioni sulla gestione della domanda e le istruzioni per i datori di lavoro con riferiemento alla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.



Istruzioni operative


Istruzioni procedurali

Istruzioni per i datori di lavoro

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI OPERATIVE

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

La nuova procedura

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI PROCEDURALI

Per l’abilitazione all’accesso nella procedura, i gestori IDM delle Sedi devono seguire il seguente percorso:

–  Tab “Profili intranet”

–  Processo “Prestazioni a sostegno del reddito”

–  Applicazione denominata “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive”

Ruoli disponibili:

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Consultazione degli importi ANF

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

Pace fiscale: Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni


Nel caso in cui per un atto di recupero di un credito d'imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente  poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo.

Nella situazione in cui l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in  seguito alla formazione del giudicato

Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa) In un provvedimento delle Entrate le regole di applicazione

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione  dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8 

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su 

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni 

La consultazione dei dati da parte degli intermediari 

Il funzionamento degli Isa

L'adeguamento agli Isa

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Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su

 Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011; - dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018; - esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno; - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni

 Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande vanno inviati  all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa.



La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.  Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per  l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.  Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale. 


Il funzionamento degli Isa

Gli indici sintetici Isa sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.  Il provvedimento delle Entrate di oggi individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’adeguamento agli Isa

 Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione. 


Sblocca cantieri, si parte dal Senato


Prosegue l'esame - con la presenza del Comitato dei nove della VI Commissione Finanze - del testo della proposta di legge con le disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale (C. 1074-A). Numerosi i riferimenti alla materia fiscale:

  • abolizione delle comunicazioni dei dati Iva
  • comunicazione annuale, anzichè trimestrale, dello spesometro

  • semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni e proroghe per la presentazione di Redditi e Irap

  • ampliamento dell'ambito di utilizzo del modello F24, estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie, al bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni

  • adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, a cadenza annuale, per la semplificazione dei modelli dichiarativi

  • possibilità di autocertificare, da parte delle società sportive, il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti

  • estensione dell'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo per i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica, ora previsto solo per i libri Iva

  • trattamento sanzionatorio mitigato, nel primo anno di applicazione della fatturazione elettronica, per le operazioni relative all'Iva

  • creazione di un plafond per gli acquisti in sospensione di Iva, per i soggetti tenuti all'applicazione dello Split payment

  • mancata concorrenza dei redditi fondiari alla formazione del reddito, nelle cause di sfratto, anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle