Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il
versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo
quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme
iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di
effettivo ritardo.
La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi
stimati dalla Banca d’Italia.
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