Credito d'imposta per personale altamente qualificato: indicazioni del Ministero dello Sviluppo economico


Come noto, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014, sono state definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo, previsto dal DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Le istanze devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, il MISE con notizia pubblicata sul proprio sito il 18 dicembre 2014 ricorda che:

  • le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2014;
dal 12 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013.

Fonte: SEAC

Riposo compensativo: l'obbligo di reperibilità non corrisponde a svolgimento della prestazione


In materia di riposo compensativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore risulti soggetto all'obbligo di reperibilità, non potrà fruire di alcun riposo compensativo qualora non risulti svolta alcuna prestazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014, ha precisato che in presenza di sola reperibilità passiva, tale condizione per la quale risulta già riconosciuto un quid aggiuntivo al lavoratore, non può essere considerata come effettivo svolgimento della prestazione con conseguente riconoscimento di eventuale riposo compensativo se cadente nella giornata di riposo.
Tale ultimo riconoscimento potrà trovare applicazione solo nel caso in cui si sostanzi nell'effettivo esercizio della prestazione da parte del lavoratore.

Fonte: SEAC

Infortuni in itinere: linee guida dell'INAIL


L'INAIL, con la Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, interviene per fornire chiarimenti in merito agli infortuni in itinere.

Più precisamente, l'Istituto precisa che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, può essere ammesso alla tutela assicurativa previa verifica

  • della necessarietà dell'uso del mezzo privato,
  • delle modalità e delle circostanze del singolo caso (età del figlio, tempo di sosta, lunghezza della deviazione ecc..).

Fonte: SEAC

Autoliquidazione 2014/2015: l'INAIL fornisce le istruzioni


L'INAIL, nella Nota n. 8076 del 17 dicembre 2014, fornisce le istruzioni relative all'Autoliquidazione 2014/2015, con particolare riguardo alle ipotesi di riduzioni del premio assicurativo.

L'Istituto ricorda che:

  • il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stabilito al 28 febbraio (per l'anno 2014 tale termine slitta al 2 marzo);
la misura dell'addizionale Fondo Amianto è fissata, per l'anno 2014, nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015.

Fonte: SEAC

Licenziamento: principio dell'immediatezza da valutare caso per caso


In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26744 pubblicata il 18 dicembre 2014, ha confermato la legittimità del licenziamento operato dall'azienda nei confronti del dipendente che tenta di rubare o copiare documenti riservati dell'azienda contenenti, nel caso specifico, modelli e disegni dei prodotti della stessa.
Inutile il ricorso del lavoratore, che lamentava la mancata contestazione dell'addebito: i giudici della Suprema corte hanno rilevato che la corte territoriale ha ben analizzato la questione, che ha visto l'azienda prima contestare l'addebito e poi, una volta ricevute le controdeduzioni da parte del lavoratore, ha intimato il licenziamento, sospendendone però l'efficacia, come consentito dal CCNL, stante lo stato di malattia del lavoratore, posto che al termine di questa, il licenziamento è stato posto in atto. La Cassazione ammette che il principio dell'immediatezza della contestazione sia da intendersi in modo relativo: l'adozione di un provvedimento sospensivo verso il dipendente rivela la volontà dell'azienda di interrompere il rapporto e, pertanto, nel caso in specie l'intervallo di tempo prolungato intercorso tra la contestazione e il licenziamento non inficia la legittimità dello stesso.

Fonte: SEAC

Art bonus, pronto il codice tributo: Risoluzione


Con Risoluzione 17 dicembre 2014, n. 116, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione, tramite Mod. F24, i crediti d'imposta relativi alle erogazioni liberali in denaro effettuate tra il 2014 ed il 2016 a sostegno della cultura (c.d. "Art bonus").

In particolare, è stato istituito il seguente codice:
"6842", denominato "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS - art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83".

Fonte: SEAC

Lussemburgo fuori dalla black list: il MEF ha firmato il Decreto


Con Comunicato 16 dicembre 2014, n. 284, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato firmato il Decreto con il quale sono escluse dalla "black list" fiscale italiana le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929 e richiamate nell'elenco di cui all'art. 3, D.M. 21 novembre 2001.
Il provvedimento, una volta varato, produrrà delle semplificazioni nei rapporti tra operatori lussemburghesi e operatori italiani, in quanto sarà eliminato l'obbligo della comunicazione black list.

Fonte: SEAC

Società sottoposte a procedure concorsuali: chiarimenti sul rimborso delle quote TFR


La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce indicazioni in ordine alla possibilità di rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS.

In particolare, l'Istituto:

  • richiamando quanto indicato nella Circolare n. 141/1992, conferma che per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della Legge n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro;
  • in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, ricorda, invece, che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS;
evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In quest'ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di TFR.

Fonte: SEAC

Trasferimento d'azienda e derogabilità all'art. 2112 c.c.: precisazioni ministeriali


Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, ha precisato che:

  • alle imprese non commerciali in crisi che, tramite il trasferimento d'azienda, riescono a mantenere (almeno parzialmente) il proprio standard occupazionale,
si applica l'art. 47, commi 4-bis e 5 della Legge n. 428/1990, che consente la derogabilità all'articolo 2112 del codice civile in tema di diritti dei lavoratori.

Fonte: SEAC

Incentivi all'assunzione: l'incremento occupazionale si calcola a 12 mesi dall'assunzione


Con l'Interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla verifica dell'incremento occupazionale richiesto in caso di incentivi legati all'assunzione.

In particolare il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto "se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non
la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione".
A riguardo il Ministero del Lavoro ha chiarito che "l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione" fermo restando che i benefici potranno essere fruiti "sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso".

Fonte: SEAC

Pubblicate le bozze di modello e istruzioni IRAP 2015: Comunicato stampa


Con Comunicato stampa 17 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state pubblicate, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, le bozze della dichiarazione IRAP 2015 e delle relative istruzioni.

Tra le novità, si segnala la deduzione per incremento occupazionale, l'aumento della deduzione forfetaria per i dipendenti a tempo indeterminato ed il credito d'imposta derivante dall'eccedenza di deduzione ACE.
Si ricorda inoltre che le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria potranno optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per le società di capitali direttamente con la dichiarazione IRAP 2015.

Fonte: SEAC

Voluntary disclosure in Gazzetta Ufficiale


Sulla Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292, è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".
Il disposto normativo dà delle indicazioni sulla nuova procedura di collaborazione volontaria, in materia di rientro e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero e di autoriciclaggio.

Fonte: SEAC

Approvata la proroga del termine di pagamento IMU 2014 terreni montani: Decreto in G.U.


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2014, n. 291 il Decreto Legge 16 dicembre 2014, n. 185 con il quale è stata disposta la proroga dei termini di pagamento IMU 2014 per i terreni montani al 26 gennaio 2015.

In particolare, a seguito delle modifiche dei criteri di esenzione IMU dei terreni montani recentemente disposte con Decreto MEF 28 novembre 2014, sono chiamati a pagare l'IMU 2014 entro il 26 gennaio 2015 (anziché entro lo scorso 16 dicembre):

  • i soggetti in possesso di terreni agricoli la cui altitudine "centro Comune" risulta essere inferiore a 601 metri;
i coltivatori diretti o gli IAP in possesso di terreni agricoli la cui altitudine "centro Comune" è inferiore a 281 metri.

Fonte: SEAC

Autoliquidazione 2014/2015: disponibili le Basi di calcolo anche in formato PDF


L'INAIL, nella Nota n. 8007 del 15 dicembre 2014, comunica che da venerdì 12 dicembre sono disponibili in www.inail.it - Servizi Online, i servizi telematici "Visualizza Basi di calcolo" e "Richiesta Basi di calcolo" per l'Autoliquidazione 2014/2015.
L'Istituto rende noto che da quest'anno, su entrambi i servizi, è disponibile una nuova funzionalità che consente di ottenere le Basi di calcolo in formato PDF. Inoltre, gli intermediari possono effettuare la richiesta per tutte le ditte selezionando, nella schermata di richiesta delle Basi di calcolo, il flag "Includi PDF". Nel file.zip oltre alle basi di calcolo in formato txt, saranno disponibili anche i file delle basi di calcolo con le relative istruzioni in formato pdf. Nel Menù "Visualizza Basi di calcolo" si possono ottenere le basi di calcolo in formato PDF selezionando "Stampa".

Fonte: SEAC

Cessione di ramo d'azienda: gli effetti del licenziamento illegittimo si trasferiscono sul cessionario


In materia di cessione di ramo d'azienda, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di licenziamento illegittimo intimato dall'azienda cedente, gli effetti dell'illegittimità si produrranno nei confronti del cessionario.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26401 del 16 dicembre 2014, ha precisato che nei casi di cessione di ramo d'azienda il disposto di cui all'art. 2112 c.c. andrà applicato anche nei casi di licenziamento illegittimo.

Fonte: SEAC

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting: istruzioni INPS per il 2014 - 2015


Come noto, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.


Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre 2014, l'INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. In particolare, si segnala che le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).

Fonte: SEAC

Controllo formale sulle dichiarazioni, istituiti i codici tributo per i contribuenti minimi: Risoluzione


Con Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante Mod. F24, delle somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:

  • "9046", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - IMPOSTA";
  • "9047", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - INTERESSI";
"9048", denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - SANZIONI".

Fonte: SEAC

Modalità e tempistiche per il corretto invio dei dati alle Entrate per il 730 precompilato: Provvedimenti


Con tre Provvedimenti datati 16 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e tempistiche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini della predisposizione del Mod. 730/2015 precompilato ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014.

In particolare, i tre provvedimenti, rivolti rispettivamente a banche e altri intermediari finanziari, compagnie assicurative ed enti previdenziali e assistenziali, precisano che:

  • i canali telematici da utilizzare sono i seguenti:
    • per le assicurazioni, la piattaforma Sid (Sistema di interscambio dati),
    • per gli enti previdenziali, le banche e gli intermediari finanziari, i canali Entratel o Fisconline;
le comunicazioni dei dati dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2015. In caso di scarto di tali comunicazioni, sono previsti cinque giorni di tempo per rimediare attraverso un nuovo invio dei dati; invece, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione viene applicata una sanzione di euro 100,00 per ogni comunicazione.

Fonte: SEAC

CONSULENTI ALLA PRESA CON IL "CU" - D

La bozza del modello del CU disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate conferma che dal 2015 la Certificazione Unica sostituirà il modello CUD per i sostituti di imposta.
 
L'obiettivo è la semplificazione fiscale, è quello di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di lavoro dipendente e simili che venivano certificati mediante il modello CUD, sia quelli di lavoro autonomo, nonché le provvigioni e altri redditi diversi, che potevano ad oggi essere certificati in forma libera.
 
Le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014, dovranno essere consegnate ai contribuenti entro il 28 febbraio 2015 e dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo, di modo che i relativi dati possano essere inseriti nei modelli 730/2015 precompilati, che l’Agenzia dovrà provvedere a rendere disponibili entro il 15 aprile 2015.
 
In riferimento ai compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, provvigioni ecc. dovranno essere inseriti:
- l’importo lordo corrisposto,
- le somme non soggette a ritenuta,
- l’imponibile,
- le ritenute d’acconto o d’imposta effettuate,
- le ritenute sospese a causa di avvenimenti straordinari,
- i dati relativi alle addizionali regionali e comunali,
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente,
- le spese e le ritenute rimborsate.
 
 

TARDIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Le dichiarazioni presentate dopo il 30 settembre ma entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide a tutti gli effetti (art. 2, co. 7 Dpr 322/98).

Oltre tale data si considerano omesse.

 

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONE ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA


In caso di presentazione tardiva la sanzione è ridotta a un decimo del minimo.

In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di 258 euro), con codice tributo 8911, indicando come periodo di riferimento l’anno nel quale la violazione è stata commessa. In caso di dichiarazione unificata, la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel modello Unico tardivamente trasmesso.

Se sono dovute imposte è necessario regolarizzare anche i versamenti non effettuati, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%).

PRELIEVI DEGLI ARTIGIANI

I prelievi bancari dei lavoratori autonomi non sono automaticamente produttivi di reddito.
La Corte Costituzionale con Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti. Secondo la Corte, infatti, l'applicazione della presunzione ai lavoratori autonomi è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

TASI COME SI PAGA?




In data 5 giugno 2014, il Senato ha approvato, in sede di conversione del c. d. "Decreto Renzi", D.L. n. 66/2014, uno specifico emendamento contenente la proroga al 16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per i Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le specifiche delibere al MEF e che pertanto non risultano pubblicate sull'apposito sito entro il 31 maggio 2014.

TASI COME SI PAGA?



 

OPERAZIONI ELETTORALI: PERMESSI

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante
di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

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AUTOTRASPORTATORI AGEVOLAZIONI 2014

Prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati

gli stessi importi del 2013.

Nel dettaglio:

• le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono

recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite

compensazione in F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio

Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i

danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di

massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche

quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";

• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui

ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una

deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo

periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:

- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni

confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati

dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un

importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti

nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

RIDUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

Approvato definitivamente il Piano casa: il decreto legge 28 marzo 2014 n.47, contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 marzo 2014, è stato convertito in legge il 20 maggio 2014.
Prevede interventi per oltre 1 miliardo e 740 milioni di euro con tre obiettivi:
  • il sostegno all’affitto a canone concordato
  • l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari
  • lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale
Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul mercato a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca, già ridotta lo scorso anno dal 19 al 15%, viene ulteriormente abbassata - per il quadriennio 2014-2017 - al 10%.
La cedolare secca al 10% per chi affitta a canone concordato è estesa, oltre ai Comuni ad alta densità abitativa, anche ai Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.

RAVVEDIMENTO ENTRO UN ANNO DALL'INVIO PER LO SPESOMETRO

La circolare 24/E/2011 prevede che il contribuente può provvedere alla regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale, vale a dire un ottavo di 258 euro pari a 32,25 euro.

A proposito di omesso invio si rileva il silenzio della norma e la mancanza di chiarimenti di prassi.

Il ravvedimento è ammesso solo se, prima della regolarizzazione, non siano intervenuti dei fatti interdittivi (accessi, ispezioni o verifiche o altri atti di accertamento o la violazione non deve essere stata constatata).

ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO

L'abbandono del posto di lavoro può rappresentare un mancato rispetto delle clausole contrattuali o una necessità.

Nel primo caso il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo, nella generalità dei casi, o per giusta causa, nelle ipotesi residuali, ad esempio se dall'abbandono può derivare un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti (Cass. 3 luglio 1998 n. 6534) o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza (Cass. 23 marzo 2005 n. 6241).

Il secondo caso si verifica quando si concretizza una situazione di pericolo grave e immediato. In tale circostanza i lavoratori devono essere messi nella condizione di poter cessare la propria attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Il datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

 

JOBS ACT: APPRENDISTATO

La riforma modifica in vari punti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012. Semplificata la redazione del piano formativo individuale: il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano stesso, definito anche sulla base di moduli e formulari.
Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), viene circoscritta l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, e ridotta al 20% la percentuale di stabilizzazione.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica, che dovrà essere gestita dalle Regioni; l’obbligo viene meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista.
La retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, deve tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

JOBS ACT: CONTRATTO A TERMINE

Le disposizioni riguardano i contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La riforma modifica in vari punti il decreto legislativo n.368/2001 e il decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità).
Viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

SI DEFINITIVO AL DECRETO LAVORO

La Camera, dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
 

BONUS 80 EURO


L'INPS, con la Circolare n. 60 del 12 maggio 2014, rende note le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del beneficio (c.d. bonus 80 euro) introdotto dall'articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Come noto il predetto provvedimento stabilisce che, ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Con la Circolare n. 60/2014, l'INPS ricordando che ai predetti fini l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1655 da utilizzare nel modello F24, fornisce istruzioni per il recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche limitandosi a precisare che i datori di lavoro/committenti potranno utilizzare il nuovo codice "anche a valere sui contributi previdenziali".

Fonte: SEAC

Decreto Renzi Irpef: Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Il decreto Irpef, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro riconosce un credito pari:
> a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
> a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito, in questo caso, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Esempio:

I sostituti d'imposta riconoscono il credito ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nel CUD.

Le disposizioni si applicano solo per il 2014.

Gli incapienti, ovvero coloro che non versano Irpef, non avranno alcun beneficio.

 

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI MODELLO UNICO 2014 - PERSONE FISICHE

SCHEDA: RICHIESTA INFORMAZIONI PER IL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE
Nome e cognome cliente ............................................................................................
  • variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
  • documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;
  • ricevute di pagamento dell'IMU o della c.d. "mini-IMU" relativa al 2013 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);
  • atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2013, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  • canoni di locazione relativi al 2013 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
  • canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
  • canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa;
  • canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti di sfratto;
  • canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
  • canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
  • indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2013 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • estremi di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;
  • dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;
  • dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
  • dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;
  • certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CUD 2013 o CUD 2014);
  • certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d'imposta;
  • stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
  • assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
  • borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
  • certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
  • prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
  • oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
  • certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2013 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
  • altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
  • risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
  • redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
  • credito d'imposta spettante per il 2013 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
  • credito d'imposta spettante per il 2013 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
  • scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
  • scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale;
  • scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
  • dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 (modello 730/2013 o UNICO 2013 PF) o ultima dichiarazione presentata (se non gestita dallo Studio);
  • modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2013 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
  • imposte e oneri rimborsati.
Documentazione riferita a:
  • lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
  • cessioni di beni immobili effettuate nel 2013, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
  • cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2013;
  • perizie e versamenti (anche pregressi) dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2013;
  • indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;
  • vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;
  • immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto nel 2013;
  • redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
  • redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
  • differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
  • redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
  • redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomìni);
  • proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
  • plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "qualificate" per le quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2013;
  • plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "non qualificate" e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2013 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
  • perizie e versamenti (anche pregressi) dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2013, ovvero perizie per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011;
  • plusvalenze conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell'esenzione in quanto destinate al reinvestimento entro due anni in società "start up";
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
  • certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
  • redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;
  • consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2013; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d'arte e i gioielli;
  • attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto nel 2013;
  • conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2013. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
- essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
- devono essere indicati nel modulo RW se nel corso del 2013 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 10.000,00 euro;
  • interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
  • proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2013 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);
  • contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (se di importo complessivo annuo superiore a 40,00 euro);
  • contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
  • contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio ("buoni lavoro" o vaucher);
  • contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
  • per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2008, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2008-2012, al fine di determinare l'eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2013;
  • contributo di solidarietà del 3% versato in relazione al periodo d'imposta 2013 (se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
  • spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
  • contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
  • erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
  • somme restituite nel 2013 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;
  • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
  • canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
  • contributi a consorzi obbligatori;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
  • spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:
  • spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2013 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
  • spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
  • spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
  • documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
  • spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
  • spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
  • spese di interpretariato per soggetti sordi;
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
  • interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
  • contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
  • spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
  • provvigioni pagate nel 2013 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
  • premi versati nel 2013 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
  • premi versati nel 2013 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
  • spese sostenute nel 2013 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età;
  • spese sostenute nel 2013 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • tasse scolastiche ed universitarie pagate nel 2013;
  • spese sostenute nel 2013 per la frequenza di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento;
  • spese sostenute nel 2013 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
  • spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
  • spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
  • spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
  • spese funebri sostenute per familiari;
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
  • erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
  • erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;
  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
  • erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
  • erogazioni liberali a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
  • erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 24%:
  • erogazioni liberali a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
  • erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 25%:
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative;
  • la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società nelle suddette start up.
Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:
  • copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro Operativo di Pescara (fino al periodo d'imposta 2010) ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
  • codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto del dichiarante (fino al periodo d'imposta 2010);
  • per gli interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all'art. 5 del TUIR;
  • dati catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011 (a seguito della soppressione della comunicazione al Centro operativo di Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
  • documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
  • fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera;
  • certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
  • attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2013 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
  • eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2013 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa all'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:
  • atto di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, in relazione a interventi eseguiti dall'1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;
  • copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull'intero fabbricato;
  • codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:
  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
  • su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Documentazione relativa agli interventi finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle aree boschiveche danno diritto alla detrazione del 36%:
  • copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
  • codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la suddetta comunicazione anche per conto del dichiarante;
  • documentazione di sostenimento delle spese (es. bonifici bancari o postali).
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2006 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistentiche danno diritto alla detrazione del 55-65%:
  • fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA); non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
  • asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
  • attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
  • copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2013;
  • copia della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2013 per interventi che proseguono nel 2014, che andava presentata entro il 31.3.2014, con la relativa ricevuta di trasmissione (se non gestita dallo Studio);
  • documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa al nuovo "bonus arredamento" che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013:
  • per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+" (ovvero classe "A" per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
  • finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali:
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:
  • di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
  • oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
  • fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.
Documentazione relativa al vecchio "bonus arredamento" che dà diritto alla detrazione d'imposta del 20%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di elevata classe energetica, apparecchi televisivi e computer, destinati all'arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di recupero dall'1.7.2008, per il riconoscimento dell'ultima rata della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa ai contratti di locazione dell'abitazione principale:
  • eventuale contratto di locazione dell'abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone "convenzionale" che "libero", compresi i contratti di durata transitoria;
  • documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
  • eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle