FATTURE FALSE E TRUFFA, RISPONDE ANCHE IL/LA DIPENDENTE



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Secondo la Cassazione (Sentenza n. 4638 del 9 febbraio 2011) risponde del reato di emissione di fatture false, la dipendente d’azienda che pone in essere l’attività materiale di compilazione dei
documenti contabili fittizi e la relativa registrazione sui registri e libri previsti dalla legge, nonostante tale condotta sia stata posta in essere per eseguire le indicazioni del datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Al reato previsto dell’articolo 8 del D. Lgs n. 74/2000 si desume possano partecipare, assieme al soggetto emittente, anche altre persone che abbiano prestato un consapevole contributo causale nella commissione del reato, come ad esempio, dipendenti dell’azienda, contabili o consulenti istigatori.
Art. 8. L. n. 74 del 10 marzo 2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle