Fisco: scendono gli interessi per i ruoli pagati in ritardo Dal 1° luglio tasso fissato al 2,68%

Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi porta infatti dal 3,01% - stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018 – al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. Il nuovo tasso d’interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.

Che cosa sono gli interessi di mora?

Che cosa sono gli interessi di mora?

Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI

L’INPS attraverso il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019 ha fornito le indicazioni sulla gestione della domanda e le istruzioni per i datori di lavoro con riferiemento alla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.



Istruzioni operative


Istruzioni procedurali

Istruzioni per i datori di lavoro

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI OPERATIVE

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

La nuova procedura

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI PROCEDURALI

Per l’abilitazione all’accesso nella procedura, i gestori IDM delle Sedi devono seguire il seguente percorso:

–  Tab “Profili intranet”

–  Processo “Prestazioni a sostegno del reddito”

–  Applicazione denominata “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive”

Ruoli disponibili:

INPS: ANF (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Consultazione degli importi ANF

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

Pace fiscale: Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni


Nel caso in cui per un atto di recupero di un credito d'imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente  poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo.

Nella situazione in cui l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in  seguito alla formazione del giudicato

Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa) In un provvedimento delle Entrate le regole di applicazione

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione  dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8 

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su 

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni 

La consultazione dei dati da parte degli intermediari 

Il funzionamento degli Isa

L'adeguamento agli Isa

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Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su

 Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011; - dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020; - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018; - esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno; - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni

 Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande vanno inviati  all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa.



La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.  Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per  l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.  Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale. 


Il funzionamento degli Isa

Gli indici sintetici Isa sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.  Il provvedimento delle Entrate di oggi individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’adeguamento agli Isa

 Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione. 


Sblocca cantieri, si parte dal Senato


Prosegue l'esame - con la presenza del Comitato dei nove della VI Commissione Finanze - del testo della proposta di legge con le disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale (C. 1074-A). Numerosi i riferimenti alla materia fiscale:

  • abolizione delle comunicazioni dei dati Iva
  • comunicazione annuale, anzichè trimestrale, dello spesometro

  • semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni e proroghe per la presentazione di Redditi e Irap

  • ampliamento dell'ambito di utilizzo del modello F24, estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie, al bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni

  • adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, a cadenza annuale, per la semplificazione dei modelli dichiarativi

  • possibilità di autocertificare, da parte delle società sportive, il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti

  • estensione dell'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo per i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica, ora previsto solo per i libri Iva

  • trattamento sanzionatorio mitigato, nel primo anno di applicazione della fatturazione elettronica, per le operazioni relative all'Iva

  • creazione di un plafond per gli acquisti in sospensione di Iva, per i soggetti tenuti all'applicazione dello Split payment

  • mancata concorrenza dei redditi fondiari alla formazione del reddito, nelle cause di sfratto, anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale.

Nuovo forfetario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita Iva Le indicazioni per accedere al regime in una circolare delle Entrate

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dalla circolare n.9/E di oggi sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge n. 145/2018 per le persone fisiche titolari di partita Iva.

Come funziona il regime forfetario

Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario

Chi può accedere al nuovo forfetario

Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.

Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro

Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. La circolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la “nuova” soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.  Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.  

Chi può accedere al nuovo forfetario

Non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.  

Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario


Grazie alle modifiche normative operate dalla legge di bilancio 2019,  i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.

Come funziona il regime forfetario

In base alle modifiche introdotte dalla legge  di bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.  

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle