Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi Pronte le regole ed il modello per la cessione

 

 Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull’incentivo introdotto con il Dl Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari – Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. Le regole per le partite Iva e i condomini – Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti. Le altre spese agevolabili – La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Come fruire dello sconto o della cessione– La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Le istruzioni per cessionari e fornitori – In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Sconto fiscale green con il Superbonus del 110% In una guida: gli interventi agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare

Superbonus al 110% in chiaro con la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Per quali immobili si può ottenere 

Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Gli interventi ammessi

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto

Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.


Bonus vacanze: quanto vale, come chiederlo, a chi spetta In un Provvedimento delle Entrate tutti i passaggi per ottenerlo

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, dopo aver sentito l’INPS e avere acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus. Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

Il calendario del bonus

 La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

Il perimetro dell’agevolazione

Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

L’app IO per richiedere e attivare il bonus

Le misure fiscali del Dl Rilancio Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico Pronto il vademecum per cittadini e imprese

È online il vademecum di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

Vademecum 

Decreto “Liquidità” I chiarimenti dell’Agenzia sulle principali misure fiscali del decreto

Con la circolare n. 9/E di oggi l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole

La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che: - vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale. - in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

Metodo previsionale per il versamento degli acconti - La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale - in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza - Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

Legge di Bilancio 2020: come cambiano le regole sulle auto aziendali?


La Camera dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrari, in via definitiva la legge di bilancio 2020

Gli artt. 632 e 633 modificano il comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986), intervenendo sulla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Le nuove regole valgono per i contratti stipulati dal 01/07/2020.

Quali veicoli rientrano nell'applicazione delle nuove regole?

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle