DISTACCO: FATTURAZIONE

Se le somme pagate dalla società utilizzatrice del personale prestato rappresentano un mero rimborso delle spese di lavoro subordinato sostenute dalla società che ha prestato lo stesso, poiché non sono poste in essere "verso un corrispettivo", sono fuori dall'ambito dell'art. 3 del DPR 633/72 (in tal senso anche Ris. Min. 30/1/1974, n. 500091 e Ris. Min. 6/2/1974, n. 505366). Per "spese di lavoro subordinato" si intende oltre alla retribuzione anche gli oneri previdenziali ed assistenziali. La risoluzione di cui sopra prendeva in considerazione distacchi tra società collegate e limitava la portata della stessa. Con la Ris. Min. n. 500160 del 19/02/1974 l'Amministrazione, nel ribadire la linea interpretativa della precedente, ne ampliava il contenuto estendendolo ai casi in cui tra le parti dell'operazione non esistesse alcun collegamento di natura organica o finanziaria.


                                 

Qualora le spese del costo del lavoro dipendente siano maggiorate, a qualunque titolo, ne consegue che l'intero importo è rilevante ai fini IVA, ai sensi del disposto congiunto degli artt. 1 e 3 del DPR 633/72.

Se oltre al solo costo complessivo del lavoro si aggiunge una qualsiasi maggiorazione, allora l'operazione è da intendere totalmente prestazione di servizio verso corrispettivo e come tale soggetta ad IVA.

Con la Ris. Min. n. 152 del 05/06/1995 l'Amministrazione, ripresa nella recente risoluzione n. 346/2002, a previsto che ai fini della esclusione dalla base imponibile IVA del solo costo del personale prestato e/o distaccato, è condizione necessaria che lo stesso sia legato da rapporto di lavoro dipendente con il soggetto che lo ha temporaneamente distaccato.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle