CONTRIBUENTI MIMINI (1)

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività hanno la possibilità, dal 1° gennaio 2012, di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (“nuovi minimi”). Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Relativamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora agli stessi non siano applicabili gli studi di settore, vengono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare (articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 - Finanziaria per il 2007). Al riguardo, si fa comunque presente che i contribuenti che usufruiscono del regime dei nuovi minimi, oltre a essere esclusi dall'applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l'allegato degli indicatori di normalità economica (pagina 2 delle istruzioni per la compilazione dell'Ine).

La soglia dei 35 anni non limita la durata del regime, anzi, può estenderla. In sostanza, il nuovo regime agevolato si applica (ovviamente verificati i vari requisiti prescritti – limite di ricavi, niente esportazioni, ecc.) per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; se poi, allo scadere del quinquennio non si è ancora trentacinquenni, c’è la possibilità di andare avanti con la disciplina di vantaggio fino all’anno in cui si compie il trentacinquesimo compleanno.

I contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
  • comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
  • presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
  • versamento annuale dell’Iva
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
  • adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle