CONTRIBUENTI MINIMI (2)

Gli autotrasportatori di merci in conto terzi hanno diritto a una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in relazione ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, del Tuir). Sono previsti tre differenti importi, variabili in funzione del luogo in cui avviene l’operazione: all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, all’interno della regione o delle regioni confinanti, oltre tale ambito. La deduzione spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.

La circolare 17/E del 2012 individua le medesime cause di esclusione già previste per il previgente regime dei "minimi" dalla circolare 7/E del 2008. Tra le attività cui è precluso l’ingresso al regime semplificato in quanto si avvalgono di regimi speciali Iva non rientrano i tassisti che possono, pertanto, accedervi continuando inoltre a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, previsto dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (circolare 108/E del 2009). L’obbligo di certificazione dei corrispettivi dovrà essere rispettato mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico. Fermo restando il limite di spesa di 15.000 euro (nel triennio) per acquisto di beni strumentali, i costi relativi all’acquisto del veicolo, utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’impresa, sono deducibili al 100% (articolo 164 del Tuir). Analogamente sono interamente deducibili le spese per la gestione dell'auto (carburante, manutenzione, etc.).

Segue

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle