A.T.I.: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

L'associazione temporanea d'impresa, introdotta nell'ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale uno o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un'altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capo gruppo presenta un'offerta per conto proprio e delle sue mandanti (art. 34, co. 1 lett. d),  cod. app. ).

Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d'appalto.

L'ATI si sottoscrive mediante un atto pubblico o una scrittura privata.

Un'ATI può assumere tre diverse forme di governance:

- Verticale, in cui viene conferito un mandato collettivo irrevocabile all'impresa partecipante che svolge l'attività principale oggetto della gara, che assumerà così il ruolo di capogruppo. Questa riunisce le altre imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti dell'opera, che il bando definisce come separabili.

- Orizzontale, il rapporto di collaborazione avviene tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori, e ottenere così, grazie all'insieme delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto.

- Mista, un'associazione di tipo verticale in cui la mandataria è composta da un sub associazione orizzontale e le mandanti sono anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.

Nelle ATI la responsabilità in relazione al progetto si differenzia in base alle governance in:

- solidale e illimitata nel caso di associazione orizzontale;
- pro quota per i lavori di propria competenza, e solidalmente  alla capogruppo nelle ATI verticali.

Ognuna delle aziende conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'ATI dura si al compimento dello specifico lavoro per cui si sono associate.

Nessun obbligo pubblicitario regola le ATI.

Mediante la costituzione di una ATI non nasce un nuovo soggetto fiscale. Allorché l'oggetto dell'appalto sia indivisibile, si determina l'esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto. Tale società è soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all'esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

Per quanto riguarda i pagamenti lo schema sarebbe il seguente:
- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate;
- ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e
contabilizzate nello specifico S.A.L.;
- il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;
- la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;
- il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all'importo fatturato.

Le prestazioni rese dalle singole imprese associate devono essere fatturate direttamente nei
confronti dell'appaltatore, secondo le disposizioni fiscali per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del “reverse charge”.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in appalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti del committente, in base alle ordinarie modalità di applicazione dell’IVA.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in subappalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti dell'appaltatore principale, applicando il meccanismo dell’inversione contabile.

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Rif. norm.:
- art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici"
- R.M. n. 9/782/1983
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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle