MALATTIA


A CHI SPETTA

·         L’indennità di malattia a carico dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale),  spetta a:

·         operai settore industria;

·         operai ed impiegati settore terziario e servizi;

·         lavoratori dell’agricoltura;

·         apprendisti;

·         disoccupati;

·         lavoratori sospesi dal lavoro;

·         lavoratori dello spettacolo;

·         lavoratori marittimi;

·         Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95.

 

LA DOMANDA


Per avere diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.

A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

In attesa dell’estensione delle modalità di rilascio e di invio telematico della certificazione di malattia anche da parte delle Strutture ospedaliere, nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di  ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa.  

I lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Struttura Inps di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali (circolare n. 52 del 6.04.2012): 
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni  Sostegno del reddito”;  
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;  
• Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

 

FASCE DI REPERIBILITA’

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:

·         dalle ore 10,00 alle ore 12,00

·         dalle ore 17,00 alle ore 19,00


Fonte: INPS

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle