1 Soggetti interessati
Tutti i
dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in
essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l’istituto del TFR.
2 Soggetti esclusi
·
Dipendenti domestici;
- Dipendenti del settore agricolo;
- Dipendenti per il quale si applica un CCNL che
preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso
soggetti terzi;
- Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a
procedure concorsuali;
- Dipendenti da datori di lavoro che abbiano
iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui
agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
- Dipendenti di datori di lavoro autorizzati ad
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in
prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa;
- Dipendenti di datori di lavoro che abbiano
sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei
crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.
3 Misura della quota integrativa e tassazione
La Qu.I.R.
(quota integrativa della retribuzione) è pari alla quota maturanda del TFR,
determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del
contributo al netto del contributo dello 0,50% IVS, ove dovuto.
La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria e non è
imponibile ai fini previdenziali.
Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai
fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.
Non rileva ai fini della tassazione separata del TFR,
dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo
corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di
riferimento per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione
dell’imponibile fiscale TFR.
La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere
esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata
della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma
pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente
obbligo di versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico
del datore di lavoro.
4 Come richiedere la Qu.I.R
Il lavoratore
che intende richiedere l’erogazione della quota mensile di TFR deve presentare,
al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e
validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato
A del DPCM
n. 29/2015.
Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei
requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese
successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o
alla data di cessazione, se antecedente.
La manifestazione di volontà è irrevocabile.
5 Accesso al finanziamento assistito da garanzia
I datori di
lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al
fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da
garanzia, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R.
Fonte: Il Sole 24 ore
Fonte: Il Sole 24 ore
Nessun commento:
Posta un commento