QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE: LIQUIDAZIONE DEL TFR MENSILE


1 Soggetti interessati


Tutti i dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l’istituto del TFR.

 

2 Soggetti esclusi


·         Dipendenti domestici;

  • Dipendenti del settore agricolo;
  • Dipendenti per il quale si applica un CCNL che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
  • Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • Dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
  • Dipendenti di datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa;
  • Dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

3 Misura della quota integrativa e tassazione


La Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% IVS, ove dovuto.

La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.

Non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell’imponibile fiscale TFR.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente obbligo di versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

4 Come richiedere la Qu.I.R


Il lavoratore che intende richiedere l’erogazione della quota mensile di TFR deve presentare, al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del DPCM n. 29/2015.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente.

La manifestazione di volontà è irrevocabile.

5 Accesso al finanziamento assistito da garanzia


I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R.

Fonte: Il Sole 24 ore

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