LE NUOVE DIMISSIONI


La norma di riferimento (art. 26 del Dlgs 151/15), riguardo all'efficacia delle dimissioni è chiara nella parte in cui afferma:<< [..] le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con
modalità telematiche [...]>>. Il Lavoro (con la circolare 12/16) ha confermato che soltanto il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav.

La norma prevede, inoltre, la possibilità di ripensamento da parte del lavoratore entro 7 giorni.

Questa disposizione si scontra con il termine entro il quale il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione telematica di cessazione.

Infatti, siamo davanti ad una differenza di 2 giorni.

Se il datore di lavoro comunica entro il termine dei 5 giorni le dimissioni è possibile che, il giorno seguente alla comunicazione (6° giorno), il lavoratore eserciti il diritto di ripensamento.

Il tutto si trasforma in un aggravio delle procedure a carico dei professionisti del settore.

L'ideale sarebbe almeno un allineamento del termine previsto per il lavoratore di ripensamento al periodo entro il quale il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione telematica della cessazione del rapporto di lavoro.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle