Con un
comunicato stampa del 19/07/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso
note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per
il periodo d’imposta 2018.
Al
riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della
dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66,
comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli
REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo
RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I
codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti
all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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