La Camera
dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrari, in via
definitiva la legge di bilancio 2020
Gli artt. 632 e 633 modificano il comma
4 dell’art. 51 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986), intervenendo sulla tassazione dei
veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Resta
ferma l’applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4,
lettera a), del citato articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con
contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Le nuove regole valgono per i
contratti stipulati dal 01/07/2020.
Quali veicoli rientrano nell'applicazione delle nuove regole?
Quali veicoli rientrano nell'applicazione delle nuove regole?
Gli autoveicoli interessati dalla nuova disciplina sono:
a - autovetture:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente;
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
- i motocicli e i ciclomotori di nuova
immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/Km di CO2 ),
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020.
Al fine della determinazione dell'importo da assoggettare ai fini fiscali e previdenziali, si
assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è
elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica
superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei
suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta
percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento
per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.
%
importo percorrenza convenzionale 15000 km
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Valori di
emissione di anidride carbonica g/Km
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25%
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30%
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Tra 60 e 160
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40% (50% dal 2021)
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Tra 160 e 190
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50% (60% dal 2021)
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Oltre 190
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