LICENZIAMENTO: LA NUOVA PROCEDURA

Il Collegato al lavoro ha modificato la legge n. 604/1966. Ora il licenziamento dovrà essere impugnato entro 60 gironi dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche mediante l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione non è valida se non è eseguita, entro 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. I nuovi termini, per l'impugnazione del licenziamento, si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento ed elenca le ipotesi specifiche alle quali la nuova disciplina si rivolge.

COLLEGATO LAVORO: COSA E' LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA?

La clausola compromissoria consiste nella possibilità di evitare il percorso ordinario del contenzioso (cioè il giudice del lavoro) per risolvere  eventuali controversie sui rapporti di lavoro, rimettendosi alla decisione di un "arbitro" deciso dalle parti (datore di lavoro e lavoratore). Al fine di avviare tale alternativa impresa e lavoratore sono tenuti a sottoscrivere una specifica clausola compromissoria. La clausola deve essere certificata da una commissione di certificazione (quella che attualmente certifica i contratti di lavoro, ovvero contratti stipulati tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore) affinché venga accertata la reale intenzione delle parti di devolvere ad arbitri le possibili controversie nascenti dal rapporto di lavoro, ovvero relazione giuridicamente qualificata e tutelata tra lavoratore e colui che si avvantaggia di tale prestazione per la soddisfazione dei propri interessi.

FAMIGLIARI IN NERO

Il mancato invio della denuncia nominativa all’Inail (Dna) del socio lavoratore fa scattare la presunzione del lavoro subordinato e la conseguente applicazione, a partire dal 24 novembre 2010, della maxisanzione per il lavoro nero, ovvero la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro, ai sensi dell'art. 4 della legge 183/2010 ("collegato lavoro")

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle