REVERSE CHARGE

Non sfuggono al reverse charge le prestazioni di servizi rese dal costruttore alla società immobiliare nell'ambito della realizzazione, su appalto dell'acquirente finale, di un complesso destinato ad attività commerciali. Ciò se entrambi i soggetti appartengono al comparto edilie e il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto. Questa, in sintesi, la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 97/E, a una Srl che collabora con alcune società di investimento per la realizzazione di fabbricati civili e industriali.

L'Iva dovuta per le prestazioni di servizi rese da una società che opera nel campo delle costruzioni nei confronti di una società immobiliare di investimento deve essere assolta secondo il meccanismo dell'inversione contabile se entrambi i soggetti appartengono al comparto dell'edilizia e il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto.

Il meccanismo dell'inversione contabile non opera nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di "ribaltamento"

Il meccanismo dell'inversione contabile non opera nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di "ribaltamento" dei costi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, attinenti a lavori edili di ristrutturazione appaltati dalla società consortile. È questo il parere che l'agenzia delle Entrate fornisce con la risoluzione 380/E del 10 ottobre, in risposta all'interpello posto a seguito della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile.

La stipula di un contratto di global service non esclude l'applicazione del reverse charge. In campo Iva, il regime dell'inversione contabile si applica anche ai rapporti di subappalto instaurati con un appaltatore che ha sottoscritto a monte, a sua volta, un accordo che prevede la fornitura integrata di una serie di servizi. Questa tipologia contrattuale, infatti, è assimilabile a un appalto, ma solo a condizione che i lavori edili prevalgano rispetto agli altri servizi, che devono avere di conseguenza una funzione accessoria rispetto alle prestazioni principali.

Il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) in edilizia, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appaltatore stipuli con un'impresa di costruzioni un contratto di "fornitura con posa in opera" in cui oggetto dell'obbligazione principale è la vendita.

Infatti, in tal caso il contratto si configura come contratto di fornitura e non di subappalto. Ne consegue che l'inversione contabile non sarà applicabile nemmeno al contratto tra l'impresa fornitrice e altra impresa di costruzione, cui eventualmente la prima decida di affidare la posa in opera, essendo il "contratto a monte" di fornitura.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 148/E del 28 giugno 2007
A chiarirlo è risoluzione n. 432/E la del 12 novembre, con cui l'agenzia delle Entrate ribadisce alcuni concetti chiave che disciplinano il sistema del reverse charge. A partire dal principio in base al quale l'inversione contabile si applica alle prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti di un altro subappaltatore o di un appaltatore. In seconda battuta, inoltre, entrambi i contraenti devono operare nel settore dell'edilizia, nel senso che la loro attività deve rientrare nella sezione F della tabella di classificazione Ateco 2007 o deve comunque includere prestazioni riconducibili al settore delle costruzioni.

L’Irish Revenue ha ufficializzato l’adozione del meccanismo dell’inversione contabile per la rilevazione ai fini Iva delle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia e derivanti da operazioni poste in essere fra subappaltatori. Anche l’Irlanda passa al reverse charge per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel campo dell’edilizia. Dietro la misura c’è sicuramente la volontà di uniformarsi al resto dell’Europa, ma anche la possibilità di porre un freno all’evasione fiscale in un settore che, come quello delle costruzioni, è afflitto da tale piaga. Il meccanismo contabile dell’inversione contabile, del resto, non è nuovo per gli esperti di contabilità. La modalità tecnica che le compagini aziendali irlandesi dovranno adottare, infatti, è uguale a quella prevista per le operazioni intracomunitarie il cui meccanismo è già noto ai fiscalisti. Ovviamente non poche sono le fattispecie che necessitano di ulteriori chiarimenti e che solo l’intervento delle Autorità nazionali competenti in materia potranno di volta in volta chiarire. Per il momento resta la certezza che riconducendo tutti gli obblighi Iva in capo al cessionario potranno essere evitati alcuni meccanismi fraudolenti quali le frodi carosello. Per far si che tutti si trovino preparati, Dublino ha comunque deciso di posticipare al 1° settembre 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni di specie e, conseguentemente, ha provveduto a fornire le prime istruzioni operative a mezzo di alcune guide il cui contenuto è qui di seguito brevemente riportato.

Sconta l'Iva con le modalità ordinarie la posa in opera di materiali per l'edilizia da parte del fornitore. Scatta, invece, l'inversione contabile se quest'ultimo si spinge oltre la semplice attività manifatturiera, realizzando beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei prodotti impiegati, ferma restando la necessità che la prestazione sia inquadrata dalla tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 tra quelle appartenenti al settore edile. Quanto infine alle operazioni effettuate in presenza di un'associazione temporanea d'impresa (Ati), gli obblighi di fatturazione gravano sulla capogruppo solo quando l'Ati assume soggettività giuridica.

Nessun commento:

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle