COMPENSAZIONI IVA


Dal 1° aprile 2012 entra in vigore il decreto “semplificazioni tributarie” (art. 8, commi 18 e 19, DL 16/2012), relativo alle compensazioni Iva.
A partire dal mese di aprile 2012, i crediti Iva che superano i 5 mila euro saranno compensabili solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 16° giorno del mese successivo a quello di trasmissione telematica della dichiarazione/istanza da cui risulta il credito.
Supponiamo che una ditta abbia un credito pari a 10.000 euro, in base ai calcoli fatti con la dichiarazione Iva per il 2011.
Credito Iva                                                                12.000,00
Dichiarazione trasmessa telematicamente il              20/05/2012
Sino al 20/05/2012 potranno essere compensati crediti iva per un importo massimo pari ad euro 5.000,00.
Dal 16/06/2012 saranno compensabili i residui 7.000,00 euro.
Si ricorda che, per compensare crediti superiori ai 15.000,00 euro è obbligatorio, al di là della presentazione della su detta dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato.

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La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle