Art. 18 L. 300/1970: i licenziamenti illegittimi


La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto e/o nel risarcimento del danno, a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura dell’invalidità.
Dalla dimensione aziendale dipende l’applicazione di una tutela reale, cioè tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) nelle imprese con più di 15 dipendenti, o una tutela obbligatoria, cioè tutela prevista dall’art. 8 della L. 604/1966 nelle imprese fino a 15 dipendenti.
La tutela obbligatoria prevede che, con la sentenza che annulla il licenziamento, non ricorrendo la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è condannato a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (l’indennità è maggiorata fino a 10 o 14 mensilità per dipendenti di elevata anzianità di servizio).
Attraverso la tutela reale il giudice, con la sentenza che dichiara la inefficacia o la nullità o che annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente, liquidando un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (nonché al versamento dei contributi previdenziali); in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore alle 5 mensilità.
E’ facoltà del lavoratore chiedere al datore di lavoro, invece della reintegrazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità cd. indennità sostitutiva della reintegrazione, che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale indennità, in quanto alternativa alla reintegrazione si somma a quanto dovuto a titolo di risarcimento.

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