ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO

L'abbandono del posto di lavoro può rappresentare un mancato rispetto delle clausole contrattuali o una necessità.

Nel primo caso il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo, nella generalità dei casi, o per giusta causa, nelle ipotesi residuali, ad esempio se dall'abbandono può derivare un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti (Cass. 3 luglio 1998 n. 6534) o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza (Cass. 23 marzo 2005 n. 6241).

Il secondo caso si verifica quando si concretizza una situazione di pericolo grave e immediato. In tale circostanza i lavoratori devono essere messi nella condizione di poter cessare la propria attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Il datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

 

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle