JOBS ACT: APPRENDISTATO

La riforma modifica in vari punti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012. Semplificata la redazione del piano formativo individuale: il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano stesso, definito anche sulla base di moduli e formulari.
Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), viene circoscritta l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, e ridotta al 20% la percentuale di stabilizzazione.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica, che dovrà essere gestita dalle Regioni; l’obbligo viene meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista.
La retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, deve tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle