LAVORO AUTONOMO: I GIORNALISTI CO.CO.CO.

I soggetti abilitati all'attività giornalistica - giornalisti, professionisti e pubblicisti, nonché praticanti - possono svolgerla in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione con gli editori, ai quali trasmettono dietro corrispettivo elaborati scritti o servizi fotografici.

L'attività di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per un rapporto fisso con uno o più editori, i cui aspetti essenziali (frequenza, durata e area di interesse) sono concordati, anche senza necessità di atto scritto, prima dell'inizio delle prestazioni.

Elementi tipici del rapporto sono la durata predeterminata ed il compenso forfettario.

La collaborazione coordinata e continuativa può non essere l'attività di lavoro unica o principale, in quanto è compatibile con altre, compreso il lavoro subordinato.

E' il caso ricorrente dei professionisti e praticanti che, pur mantenendo un rapporto di lavoro subordinato con un editore, svolgono una parallela attività autonoma minore (ammessa dal CCNL previo consenso del datore di lavoro) in favore di altri editori.

Quando l'attività di collaborazione non è svolta da un lavoratore iscritto all'albo dei giornalisti, il rapporto deve essere ricondotto a progetto o a programma.

La stipula di contratti a progetto è consentita anche ai giornalisti iscritti all'albo dei pubblicisti: le parti possono decidere di ricondurre il rapporto a tale disciplina al fine di elevare le reciproche garanzie.

I dati  relativi ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere annotati nel libro unico del lavoro.

I contributi dovuti per i giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa differiscono a seconda dell'iscrizione o meno del collaboratore ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'onere è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del giornalista.

Dal 1° gennaio 2011 le aliquote contributive sono identiche a quelle previste per i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi, i committenti sono tenuti a:
- inviare, con le stesse modalità previste per il personale giornalistico dipendente, la denuncia contributiva mensile mediante la specifica procedura DASM;
- effettuare il versamento dei contributi - anche per la quota a carico del giornalista - utilizzando il modello F24 Accise o tramite bonifico bancario.

 

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle