RIPOSI PER IL PADRE

Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nei seguenti casi:
- qualora il figlio sia affidato a lui soltanto;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto (lavoratrice domestica e a domicilio). E' escluso il caso di madre che non se ne avvalga perché è in astensione obbligatoria o facoltativa, oppure perché assente per una causa che determini una sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio aspettative o permessi non retribuiti). E' riconoscibile, in  favore del padre lavoratore dipendente, il diritto di godere di tali riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo nato;
- qualora la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il diritto spetta al padre lavoratore anche in caso di madre casalinga, indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. In tale ipotesi il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di astensione obbligatoria per maternità).

Qualora la madre sia lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola, parasubordinata o libera professionista) il padre può fruire dei risposi dal giorno successivo al termine dell'astensione obbligatoria, sempre che la madre non abbia chiesto di fruire dell'astensione facoltativa.

Il padre lavoratore deve presentare domanda sia al datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, che all'INPS.
 

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle