PERMESSI PER ALLATTAMENTO

Nel corso del primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti, con la possibilità di uscire dall'azienda. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
I permessi devono essere accordati per la seguente durata:
- due ore (due riposi di un'ora ciascuno, anche cumulabili) quando l'orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore;
- un'ora (un solo riposo), se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Ha diritto a tale permesso anche la lavoratrice madre a tempo parziale orizzontale, tenuta ad effettuare solo un'ora di lavoro nell'arco della giornata. In tal caso la fruizione del permesso determinerà la totale astensione della lavoratrice dall'attività lavorativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, abbia istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o un'altra struttura idonea, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno.

I riposi giornalieri previsti per le lavoratrici madri possono sommarsi a quelli accumulati tramite il sistema della banca ore, anche se esauriscono l'intero orario giornaliero di lavoro, comportando di fatto la totale astensione dall'attività lavorativa.

La lavoratrice che intende usufruire dei riposi giornalieri deve presentare domanda al datore di lavoro.
 

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle