Riposo compensativo: l'obbligo di reperibilità non corrisponde a svolgimento della prestazione


In materia di riposo compensativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore risulti soggetto all'obbligo di reperibilità, non potrà fruire di alcun riposo compensativo qualora non risulti svolta alcuna prestazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014, ha precisato che in presenza di sola reperibilità passiva, tale condizione per la quale risulta già riconosciuto un quid aggiuntivo al lavoratore, non può essere considerata come effettivo svolgimento della prestazione con conseguente riconoscimento di eventuale riposo compensativo se cadente nella giornata di riposo.
Tale ultimo riconoscimento potrà trovare applicazione solo nel caso in cui si sostanzi nell'effettivo esercizio della prestazione da parte del lavoratore.

Fonte: SEAC

Nessun commento:

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle