Società sottoposte a procedure concorsuali: chiarimenti sul rimborso delle quote TFR


La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce indicazioni in ordine alla possibilità di rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS.

In particolare, l'Istituto:

  • richiamando quanto indicato nella Circolare n. 141/1992, conferma che per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della Legge n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro;
  • in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, ricorda, invece, che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS;
evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In quest'ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di TFR.

Fonte: SEAC

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