I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle
-
Supponiamo che un'artigiano fatturi al mese 3.000,00 euro + IVA (se in subappalto non applica l'iva). All'anno sono 36.000,0...
-
Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il pr...
-
Il 31 maggio si avvicina, portando con sé una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater. Per coloro ch...
Nessun commento:
Posta un commento