Nel caso in cui per un atto di recupero di un credito d'imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo.
Nella situazione in cui l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato
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